Nuovo Concorso e Graduatorie delle procedure di Progressione verticale

Tar Campania, Sentenza n. 6396 del 21 novembre 2024

Nella casistica oggetto di analisi, i ricorrenti hanno impugnato la Deliberazione di una Asl che indiceva un Concorso pubblico per la copertura di 15 posti di Assistente amministrativo, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto attingere da una Graduatoria esistente, derivante da un precedente Concorso per Progressioni verticali riservate al personale interno. Tale Graduatoria, approvata con validità fino al 29 dicembre 2025, secondo i ricorrenti avrebbe consentito di coprire i posti vacanti senza necessità di indire un nuovo Concorso. I ricorrenti hanno quindi contestato la scelta della Asl, ritenendo che questa violasse i Principi di economia ed efficienza amministrativa, oltre che la normativa di riferimento, e fosse carente di una motivazione adeguata. La Asl ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso collettivo per difetto di presupposti e, nel merito, ha affermato che la Graduatoria in questione non fosse applicabile ai posti messi a concorso, in quanto derivante da una procedura riservata e non da un Concorso pubblico aperto. La richiesta di sospensione cautelare avanzata dai ricorrenti è stata respinta, e la causa è stata discussa in udienza pubblica. Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che la Graduatoria invocata dai ricorrenti non fosse idonea a soddisfare il fabbisogno indicato nel nuovo concorso. I Giudici hanno stabilito che le graduatorie derivanti da Progressioni verticali interne non possono essere equiparate a quelle di un Concorso pubblico aperto a soggetti esterni, poiché i 2 processi hanno finalità e destinatari diversi. La giurisprudenza richiede infatti che il Principio dello scorrimento si applichi solo alle Graduatorie derivanti da Concorsi pubblici, al fine di rispettare il Principio costituzionale del pubblico concorso.

Nel caso in esame, la Asl ha correttamente motivato l’indizione del nuovo Concorso, dichiarando che non vi erano graduatorie valide ed efficaci da cui attingere, in quanto la Graduatoria delle Progressioni verticali era stata approvata esclusivamente per il personale interno e per un fabbisogno riferito al triennio 2018-2020. Tale motivazione è stata ritenuta sufficiente e non affetta da travisamento dei fatti. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

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