Corte dei conti Toscana, Delibera n. 76 del 17 aprile 2025
Nella casistica in trattazione, un’Amministrazione pubblica ha chiesto se, in base all’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023, sia obbligatoria la stipula di Polizze assicurative per il personale tecnico incaricato di svolgere le attività indicate nell’Allegato I.10 del Decreto, e come comportarsi nel caso in cui le risorse economiche previste non siano sufficienti. Secondo la norma, gli oneri relativi alle attività tecniche devono essere coperti con le risorse stanziate per ciascuna procedura di affidamento, destinate – in misura non superiore al 2% del valore dell’appalto – anche a finalità di incentivazione del personale interno (art. 45, commi 1 e 2). Di queste risorse, almeno una parte del 20% deve essere obbligatoriamente usata per coprire i costi dell’assicurazione professionale del personale tecnico comma 7, lett. c)]. La Sezione ha chiarito che l’assicurazione è un obbligo di legge, previsto per tutelare i dipendenti dai rischi legati alle responsabilità professionali nello svolgimento delle attività tecniche indicate. La quota del 20% prevista per l’assicurazione rappresenta un minimo obbligatorio, non un tetto massimo. Se tale quota non è sufficiente a coprire l’intero costo della polizza assicurativa, l’Amministrazione deve comunque garantire la copertura totale, utilizzando altre risorse del proprio bilancio. Questo è coerente anche con quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. e), punto 10, dell’Allegato I.7 del “Codice”. Infine, è rimesso alla valutazione concreta della singola Amministrazione decidere in che misura usare le risorse dell’incentivo per coprire l’assicurazione e quanto eventualmente attingere da altri fondi interni al Quadro economico dell’intervento.


