L’obbligo di permanenza minima di 5 anni per i neoassunti previsto dal Legislatore (in generale dall’art. 35, comma 5-bis, Dlgs. n. 165/2001 e, in particolare, per gli Enti Locali dall’art. 3, comma 5-septies,del Dl. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014) non comporta un vincolo automatico e paralizzante, sia nel caso di mobilità volontaria o per interscambio, sia nel caso in cui l’Ente si esprima favorevolmente, valutando che non ci siano conseguenze negative per le proprie esigenze organizzative e la propria funzionalità. Queste, in sintesi, le indicazioni che possono essere tratte dal Parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 103321 del 24 marzo 2022.

Il quesito, posto da un Comune, era volto ad avere chiarimenti in merito al contrasto tra le previsioni introdotte dal Dl. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021 (cd. “Decreto Reclutamento”), che, da un lato, consentono la mobilità volontaria in uscita con il consenso dell’Ente ai dipendenti pubblici che hanno meno di 3 anni in servizio, le statuizioni dello stesso Decreto che hanno confermato che i dipendenti degli Enti Locali hanno un obbligo di permanenza almeno quinquennale (art. 3, commi 7 e 7-bis) e, dall’altro, confermano l’obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione per tutti i dipendenti pubblici neo assunti (art. 3 comma 7-ter).

La questione rivolta alla Funzione pubblica parte dall’assunto della “apparente antinomia” tra le previsioni dettate dall’art. 30, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, e le regole dettate dal citato art. 3, comma 7-ter, del Dl. n. 80/2021. Antinomia, come indicato, solo apparente, stante la diversa finalità operativa delle norme citate, in quanto il superamento del vincolo del consenso dell’Ente per la mobilità volontaria, introdotto dal “Decreto Reclutamento”, rappresenta il recepimento di un Accordo assunto a livello europeo finalizzato alla semplificazione delle regole che disciplinano il ricorso a questo istituto, con l’obiettivo di incentivarne l’utilizzo. Per altro verso, il vincolo alla permanenza nella sede di prima assegnazione per almeno 5 anni costituisce una misura organizzativa finalizzata alla tutela delle esigenze di funzionalità delle Amministrazioni che avevano rilevato quel fabbisogno professionale. Così considerata la ratio ispiratrice della norma se ne deduce che le P.A. possono non utilizzare la norma di tutela, qualora ritengano che il trasferimento del personale in mobilità volontaria sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali.

Diversamente – precisa la Funzione pubblica – saremmo in presenza di “vincoli paralizzanti” per le singole Amministrazioni. Interpretazione che risulta avvalorata dallo stesso art. 3, comma 7-ter sopracitato, laddove ha previsto “in ogni caso” la possibilità per gli Enti Locali di differire il trasferimento in mobilità volontaria entro i 30 giorni successivi alla sostituzione del dipendente che si trasferisce ad altra Amministrazione, opzione che consente di limitare ulteriormente le possibili conseguenze negative sul funzionamento, anche dando corso ad un periodo di affiancamento. Previsione che tuttavia lascia qualche dubbio rispetto alla scelta dell’Ente di dare il via libera al trasferimento. Infatti, la motivazione per cui la mobilità in uscita risulterebbe maggiormente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione, dovrebbe tradursi nella necessità di un diverso fabbisogno assunzionale anziché innescare una logica sostitutiva.