Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4171 del 29 aprile 2025
Un cittadino ha contestato un avviso di pagamento ricevuto dal Comune, con il quale gli veniva richiesto di pagare oltre Euro 60.000 per aver occupato suolo pubblico senza autorizzazione. La somma era stata calcolata sulla base di un verbale redatto dalla Polizia Municipale, che aveva rilevato la presenza di strutture mobili (come panche, cassette e merce) su un’area pubblica.
Il cittadino riteneva nullo l’avviso, sostenendo che non gli era stato notificato il verbale che lo giustificava e che mancavano informazioni precise su come era stato effettuato il controllo. Inoltre, contestava il periodo di 31 giorni considerato per l’occupazione, affermando che l’attività era chiusa la domenica e che quindi quei giorni andavano esclusi. Infine, riteneva sbagliato anche il modo in cui erano stati calcolati gli interessi.
Il Comune ha difeso la propria posizione, affermando che il verbale era stato redatto in presenza dell’interessato e che l’avviso di pagamento riportava correttamente tutti gli elementi richiesti dal regolamento comunale. Ha spiegato che, secondo l’art. 17 del Regolamento Cosap allora vigente, le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate nei 30 giorni antecedenti alla data del verbale, a meno che non venga fornita prova contraria da chi ha occupato, chiarendo poi che gli interessi, come previsto dall’art. 35 dello stesso Regolamento, si calcolano sull’intera indennità, comprensiva del Canone e della maggiorazione del 50%.
Il Giudice ha ritenuto fondate le argomentazioni del Comune, affermando che il verbale, redatto da pubblico ufficiale, ha valore probatorio e rappresenta l’atto su cui si fonda la richiesta del pagamento. Non è necessario che venga notificato separatamente, se è richiamato nell’avviso. Ha poi chiarito che il cittadino, per superare la presunzione di una durata di 31 giorni, avrebbe dovuto fornire prove concrete, cosa che non ha fatto. Il semplice fatto di dichiarare che l’attività era chiusa nei festivi non è sufficiente. Quanto agli interessi, il Giudice ha confermato che vanno calcolati sull’indennità comprensiva, secondo quanto stabilito chiaramente dal Regolamento comunale.
Il Giudice ha infine osservato che gli oggetti usati per l’occupazione (panche e cassette) non erano stabili e quindi non giustificavano una diversa qualificazione dell’occupazione. Poiché non vi erano contestazioni specifiche sulla presenza fisica dei beni sul suolo pubblico, e il verbale individuava chiaramente i manufatti usati, non vi erano elementi per modificare l’importo richiesto.
Inoltre, l’opposizione era fondata solo su aspetti giuridici e non su una reale contestazione dei fatti. Secondo il Giudice, il Canone per l’occupazione del suolo pubblico, anche se avvenuta senza autorizzazione, non è una sanzione ma un corrispettivo dovuto per l’uso esclusivo di un bene pubblico, come previsto dall’art. 63 del Dlgs. n. 446/1997. Il Processo non riguarda l’atto amministrativo in sé, ma il rapporto giuridico tra le parti: il Comune che chiede il pagamento e il cittadino che lo contesta. L’onere della prova spettava al Comune, che ha dimostrato l’occupazione abusiva con documenti adeguati. Di conseguenza, l’opposizione è stata respinta e il cittadino è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.




