Offerta economicamente più vantaggiosa: le opere aggiuntive non possono essere oggetto di valutazione

Nella Delibera n. 1049 del 13 novembre 2019 dell’Anac, la questione controversa riguarda una procedura aperta per l’affidamento di lavori per il recupero edilizio e funzionale di alcuni edifici comunali. In particolare, il profilo di doglianza sollevato dalla parte istante riguarda la presunta illegittimità del criterio di valutazione dell’offerta tecnica laddove prevede, quale elemento qualitativo, la prestazione di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Progetto a base d’asta.
L’Autorità richiama quanto previsto all’art. 95, comma 14-bis, del Dlgs. n. 50/2016 in base al quale in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto al Progetto esecutivo previsto a base d’asta. Dunque, l’Anac chiarisce che non è conforme l’operato della stazione appaltante che inserisca nella lex specialis la previsione di criteri premianti all’offerta tecnica che presenti prestazioni aggiuntive rispetto al Progetto esecutivo posto a base di gara.
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