Nella Sentenza n. 3252 del 20 luglio 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, i Giudici statuiscono che il vincitore di un concorso per Dirigente può chiedere il risarcimento per la tardiva assegnazione alle nuove mansioni, ma non è legittimato a pretendere un risarcimento per demansionamento. Nello specifico, i Giudici rilevano che è jus receptum che, nelle controversie sul lavoro subordinato pubblico e, in particolare, le assunzioni, la restitutio in integrum agli effetti economici (oltre che a quelli giuridici) spetta al pubblico dipendente solo nel caso di sentenza che riconosca l’illegittima interruzione di un rapporto già in corso e non anche nel caso di giudicato che riconosca illegittimo il diniego di costituzione del rapporto stesso. E, nel caso dell’accesso alla dirigenza, ove il superamento implica l’acquisizione d’un nuovo e diverso status di lavoro, non v’è un parametro facilmente definibile per la liquidazione del risarcimento e, certo, non quello della retribuzione tabellare della dirigenza. Pertanto, in sede di quantificazione per equivalente del danno in ipotesi di omessa o ritardata assunzione, questo non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione (elementi che comporterebbero una vera e propria restitutio in integrum e che possono rilevare soltanto sotto il profilo, della responsabilità contrattuale) occorrendo invece caso per caso indicare e dimostrare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita del datore di lavoro. Ciò vale a più forte ragione per la dirigenza nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, per la quale, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso di tipo dirigenziale non una restitutio in integrum (di cui ha titolo il lavoratore subordinato pubblico in tutti i casi d’indebita sospensione o risoluzione d’un rapporto in atto), bensì il risarcimento del danno, salvo che la Pubblica Amministrazione non dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile.







