Tar Lombardia, Sentenza n. 3000 del 30 gennaio 2024
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda la possibilità di ribassare direttamente gli oneri della manodopera quantificati dalla Stazione appaltante.
I Giudici osservano che, ai sensi dell’art. 41, comma 14, del Dlgs. n. 36/2023, “nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la Stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’Operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. In base a un’interpretazione letterale della norma, i costi della manodopera determinati dalla Stazione appaltante non possono essere ribassati direttamente, a differenza di quanto avveniva in precedenza, poiché essi sono esclusi dalla base d’asta soggetta a ribasso. Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione, conta solo la percentuale di ribasso applicata sull’importo dei lavori o servizi al netto dei costi di manodopera e sicurezza (come stabilito dai Tar Calabria e Campania in decisioni recenti).
Tuttavia, l’art. 41, comma 14, prevede che, in presenza di un’organizzazione aziendale particolarmente efficiente, l’Operatore economico possa ridurre indirettamente i costi della manodopera aumentando la percentuale di ribasso sull’importo complessivo dei lavori o servizi. In altre parole, il ribasso si applica solo sul valore dell’appalto al netto della manodopera stimata, ma il concorrente può indirettamente abbattere i costi del lavoro dimostrando efficienza aziendale. In aggiunta, il comma 13 dello stesso articolo specifica che il costo del lavoro è determinato annualmente dal Ministero del Lavoro in Tabelle basate sulla Contrattazione collettiva nazionale, che considera vari fattori, tra cui previdenza, assistenza, settore e area geografica.
Inoltre, l’art. 110, comma 5, del Dlgs. n. 36/2023, stabilisce che l’offerta va esclusa se i prezzi proposti sono anormalmente bassi o se i costi del personale sono inferiori ai minimi salariali delle suddette Tabelle. Considerando quanto sopra, e in relazione alla contestazione secondo cui “i costi della manodopera non erano soggetti a ribasso da parte dell’Operatore economico”, i Giudici rilevano che l’art. 3 del Disciplinare di gara fa riferimento anche al comma 14 dell’art. 41 del Dlgs. 36/2023, che consente all’offerente di dimostrare un ribasso complessivo grazie a un’efficiente organizzazione aziendale. Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, nelle gare pubbliche è vietato derogare al costo del lavoro per quanto riguarda i minimi salariali inderogabili, non contestati in questo caso. Qualora si imponesse un divieto assoluto di ribasso sui costi della manodopera, si violerebbe il sistema previsto dal “Codice dei Contratti pubblici”, che bilancia il Principio di libera concorrenza con il rispetto dei minimi salariali, in una logica di equilibrio tra libertà d’impresa e tutela dei lavoratori.