Oneri di urbanizzazione e finanziamenti esterni: modalità di utilizzo

Nella Delibera n. 70 del 23 settembre 2019 della Corte dei conti Piemonte, un Sindaco ha chiesto un parere sull’interpretazione delle previsioni normative che disciplinano l’utilizzo dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, nonché l’utilizzo dei fondi regionali, ai fini del finanziamento delle spese correnti ritenute obbligatorie. La Sezione ha rilevato che i principi generali dell’Ordinamento affermano inequivocabilmente il divieto di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, che trova giustificazione anche nell’esigenza di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio degli Enti Locali espressa dall’art. 162, comma 6, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel). L’utilizzazione di entrate in conto capitale per finanziamento di spese correnti, in deroga al Principio sopra richiamato, può essere autorizzata solo da specifiche disposizioni di legge. A decorrere dal 1° gennaio 2018, e senza vincoli temporali, i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione devono essere destinati esclusivamente agli specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, indicati dall’art. 1, comma 460, della Legge n. 232/2016 (“Legge di bilancio per il 2017”), così come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, del Dl. n. 148/2017. Relativamente ai fondi di finanziamento regionali, ai fini della destinazione rileva la destinazione originaria impressa alle risorse oggetto di trasferimento dal soggetto concedente. Destinazione che non può essere modificata dal soggetto beneficiario del trasferimento medesimo.