Ordinamento Enti Locali: applicazione delle norme sulla “parità di genere” nelle Giunte dei Comuni con meno di 3.000 abitanti

Il Viminale ha pubblicato un Parere che indica come modalità ulteriore per garantire il Principio di “parità di genere” nella Giunta comunale quella di nominare Assessore un soggetto esterno al Consiglio

Il Ministro dell’Interno – Dipartimento Affari interni e territoriali – ha pubblicato in data 31 ottobre 2024 un Parere che indica, come modalità ulteriore per garantire il Principio di “parità di genere” nella Giunta comunale, quella di nominare Assessore un soggetto esterno al Consiglio, qualora tale figura sia prevista nello Statuto.

Una Prefettura ha chiesto un parere in ordine all’applicazione, per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, della normativa in tema di “parità di genere” nelle Giunte.

Nel caso in esame, il Sindaco dell’Ente, avente una popolazione di soli 292 abitanti, nel corso della prima seduta di Consiglio, avrebbe dichiarato di voler nominare Assessori 2 Consiglieri di genere maschile, non essendo stata eletta nessuna donna tra i Consiglieri di maggioranza. Nel corso della stessa seduta, alcuni Consiglieri di minoranza hanno richiamato il Principio della “parità di genere” nelle Giunte, ricordando che, al fine di dare seguito a tale Principio, il Sindaco avrebbe potuto ricorrere alla nomina di un Assessore esterno, come previsto dallo Statuto comunale.

Il Parere fa presente che il comma 137 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014, dispone che “nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei 2 sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico“, e che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Tuel, è previsto che gli Statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali non elettivi del Comune e della Provincia, nonché degli Enti, Aziende, ed Istituzioni da essi dipendenti; inoltre, l’art. 46, comma 2, del Tuel, dispone che il Sindaco ed il Presidente della Provincia nominano i Componenti della Giunta “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi…“.

La normativa suddetta deve essere letta anche alla luce dell’art. 51 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al Principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini.

Le disposizioni che precedono recepiscono i Principi sulle pari opportunità dettati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del Dlgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità”, e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e secondo il Ministero non hanno un mero valore programmatico ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.

Con riferimento alla tematica del rispetto della “parità di genere” nelle Giunte dei Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, viene richiamata la Sentenza del Tar Puglia, Sezione I, n. 173/2022, che evidenzia che nel caso specifico nessuno dei soggetti femminili interpellati dal Sindaco, tra quelli di sua fiducia, si era reso disponibile ad accettare la carica, e che ha sancito che “… il Principio di ‘parità di genere’ va comunque ritenuto recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di Giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell’assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione ed amministrazione dell’ente e la sua effettiva governabilità“; i Giudici però non hanno ritenuto meritevole di tutela “l’ambizione dei ricorrenti, espressione della minoranza, di vedere nominata una Consigliere di minoranza in Giunta, in ossequio all’invocato Principio di ‘parità di genere’“.

E’ segnalata anche la Sentenza Tar Molise n. 243/2023, nella quale viene osservato che “… la giurisprudenza amministrativa ha già riconosciuto come non possa escludersi a priori una reale impossibilità di assicurare, nella composizione di una Giunta comunale, la presenza dei 2 generi. È stato tuttavia affermato che tale impossibilità debba essere adeguatamente provata, sia mediante la effettuazione di un’accurata ed approfondita istruttoria, sia fornendo una corrispondente, puntuale motivazione del Provvedimento sindacale di nomina degli Assessori che specifichi le ragioni che hanno concretamente impedito il rispetto della normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte (Consiglio di Stato-Sezione V, Sentenza n. 406/2016)“; la stessa Pronuncia ha indicato che il Sindaco, al fine di conformare la composizione giuntale ai Principi di “parità di genere”, avrebbe potuto indire un apposito avviso pubblico, quale “… metodo trasparente e idoneo a consentire la presentazione di tutte le eventuali disponibilità“.

Infine, il Parere fa presente che, considerato che lo Statuto comunale prevede che il Sindaco possa nominare Assessori anche cittadini che non fanno parte del Consiglio, un’ulteriore modalità di individuazione del componente dell’Organo esecutivo che garantisca il Principio della “parità di genere” potrà essere esperita affidando l’incarico assessorile ad un soggetto esterno al Consiglio.