Organo di revisione nominato in data successiva all’entrata in vigore del Dm. 21 dicembre 2018

Nella Delibera n. 75 del 25 settembre 2020 della Corte dei conti Molise, viene chiesto un parere avente ad oggetto i limiti entro i quali è consentito procedere alla rideterminazione del compenso da corrispondere ai componenti dell’Organo di revisione degli Enti Locali.

In particolare, nel caso di specie si intende verificare se, nei casi in cui il Collegio dei Revisori dei conti sia stato nominato dal Consiglio dell’Ente in data successiva all’entrata in vigore del Decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, con determinazione del compenso base fissato in misura inferiore al limite massimo consentito per la fascia demografica di appartenenza del Comune, risulti successivamente possibile, per il predetto Consiglio, intervenire sulla misura indicata nella Deliberazione di nomina incrementando la maggiorazione – fermo restando il compenso base – “per fissarla nella stessa misura percentuale del compenso base rispetto al massimo di legge”.

La Sezione chiarisce l’Ente Locale non può di regola procedere a rideterminare i compensi dei componenti dell’Organo di revisione stabiliti nella Delibera di nomina intervenuta successivamente all’entrata in vigore del Dm. 21 dicembre 2018, a condizione che – mancando la previsione normativa di limiti minimi garantiti – i relativi importi risultino rispondenti ai requisiti di congruità e di adeguatezza.