Parere Ministero Interno: poteri sostitutivi del Prefetto in merito all’ordine del giorno del Consiglio Comunale

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con il Parere n. 21606 del 4 luglio 2024, si è espresso sui poteri sostitutivi del Prefetto ai sensi dell’art. 39, comma 5, del Tuel

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con il Parere n. 21606 del 4 luglio 2024, si è espresso sui poteri sostitutivi del Prefetto ai sensi dell’art. 39, comma 5, del Tuel.

Nel caso in questione, i Consiglieri di minoranza di un comune si sono rivolti al Prefetto per integrare l’ordine del giorno del consiglio già indetto. Il Presidente del Consiglio aveva sostenuto che il punto in questione era stato escluso perché già sottoposto all’organo consiliare sul quale era stata sollevata la questione pregiudiziale. Si trattava di atti amministrativi e di natura gestionale, materia ritenuta estranea alle competenze del Consiglio Comunale.

I Consiglieri in questione avevano evidenziato una diversa motivazione segnalata dal Presidente del Consiglio.

Il Ministero, ravvisato che l’esclusione è avvenuta ai sensi del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, ha ribadito che la giurisprudenza prevalente in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del Consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, al Presidente del Consiglio Comunale spetta soltanto la verifica formale della provenienza da parte del prescritto numero di soggetti legittimati. Il Presidente non può sindacarne l’oggetto, poiché spetta allo stesso Consiglio, nella sua totalità, la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno (cfr. Tar Piemonte, Sezione II, n. 268/1996).

Inoltre, è stato segnalato che il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 4288/2020, ha evidenziato che “… la Deliberazione avrebbe potuto certamente essere oggetto di votazione in una terza adunanza. Ed infatti, ………, la riproposizione non è consentita nella stessa seduta di Consiglio Comunale ma, per espressa previsione regolamentare (e come è logico che sia) la delibera può essere riproposta al consiglio … in una adunanza successiva”.

Pertanto, non sono stati i ravvisati i presupposti per l’attivazione dell’intervento sostitutivo del Prefetto, ai sensi dell’art. 39, comma 5, del Dlgs. n. 267/2000, ribadendo che il Prefetto può intervenire, previa diffida, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, ma non per la mancata iscrizione all’ordine del giorno di un argomento su cui è stata sollevata, in una precedente seduta del Consiglio, la questione pregiudiziale.