Parere negativo della Corte dei conti sull’acquisto di partecipazioni societarie da parte di un Comune: criticità nella motivazione e nel rispetto della normativa

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 26 del 5 febbraio 2025

Nella fattispecie in esame, un Comune ha deliberato l’acquisto di azioni di una Società pubblica per ottenere servizi di committenza e supporto tecnologico, ma la Corte dei conti ha espresso parere negativo, ritenendo che la motivazione fornita non sia conforme ai requisiti imposti dall’art. 5 del Dlgs. n. 175/2016, così come modificato dalla Legge n. 118/2022. La normativa stabilisce che ogni atto di costituzione di una Società o di acquisizione di una partecipazione pubblica debba essere trasmesso alla Corte dei conti, che ha 60 giorni di tempo per esprimersi sulla conformità dell’operazione rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché sulla sua sostenibilità finanziaria e compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. L’obbligo di trasmissione non è più a soli fini conoscitivi, ma è finalizzato a un controllo preventivo che consenta alla Corte di verificare il rispetto dei parametri normativi. Qualora la Corte esprima un parere negativo, l’ente può comunque procedere, ma è obbligato a fornire una motivazione dettagliata che giustifichi il superamento delle criticità evidenziate, dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale. Se, invece, la Corte non si pronuncia entro il termine di 60 giorni, l’Ente può procedere senza ulteriori vincoli. Nel caso specifico, la Sezione ha ritenuto che la delibera del Comune in questione non soddisfi i requisiti di motivazione analitica richiesti dall’art. 5 del Tusp. L’acquisto di partecipazioni societarie da parte di un Ente Locale deve essere motivato con un’analisi dettagliata che dimostri la necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali, la convenienza economica rispetto ad altre soluzioni gestionali, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e l’obbligo di trasparenza e pubblicità della decisione. In merito alla necessità della Società, l’art. 4 del Tusp impone agli Enti Locali di costituire o partecipare a Società solo se strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La delibera, tuttavia, non dimostra in modo adeguato perché l’unica soluzione praticabile sia l’acquisto delle azioni della Società, né chiarisce in modo specifico quali servizi il Comune intende affidare alla Società e in che misura questi siano indispensabili per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il “Codice dei Contratti pubblici” (Dlgs. n. 36/2023) già prevede che i Comuni possano avvalersi di centrali di committenza qualificate per gestire le proprie procedure di gara, senza necessità di acquistarne quote societarie. L’art. 62 del “Codice degli Appalti” infatti disciplina le modalità con cui le Stazioni appaltanti non qualificate possono rivolgersi a Stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza, prevedendo che tali richieste debbano essere accolte, salvo rifiuto motivato, e in caso di diniego, l’Anac provvede all’assegnazione d’ufficio a un soggetto idoneo. La Delibera non tiene conto di questa possibilità, omettendo di valutare se il Comune avrebbe potuto ottenere gli stessi servizi senza dover acquisire partecipazioni societarie. Anche la valutazione economica risulta insufficiente e superficiale. La delibera afferma genericamente che l’acquisto delle azioni comporta “vantaggi economici”, ma non presenta un’analisi dettagliata sui costi e benefici, né confronta questa scelta con altre alternative, come l’affidamento a terzi o la gestione diretta da parte del Comune. L’art. 5 del Tusp impone un’analisi rigorosa della sostenibilità finanziaria, che deve basarsi su dati oggettivi e documentabili. La giurisprudenza della Corte dei Conti ha chiarito che il concetto di sostenibilità finanziaria deve essere valutato sia in relazione alla capacità della Società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, sia rispetto all’impatto che l’operazione ha sui conti pubblici dell’Ente Locale. Nel caso in esame, la Delibera si limita a dichiarare che la Società ha bilanci in attivo e che l’operazione non presenta rischi economici, ma non approfondisce gli impatti finanziari a lungo termine, né la sostenibilità della spesa rispetto al bilancio comunale. Inoltre, non viene chiarita la proiezione futura dell’attività della Società, né la convenienza della gestione “in house” rispetto ad altre forme di affidamento. Anche sul piano dell’efficienza, efficacia ed economicità, la Sezione ha rilevato una motivazione carente e contraddittoria. L’art. 7 del “Codice degli Appalti” prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano valutare le diverse opzioni gestionali (autoproduzione, esternalizzazione o cooperazione), fornendo una motivazione che dimostri i vantaggi per la collettività e la sostenibilità economica. La delibera afferma che l’adesione alla Società permetterebbe di ottenere servizi a titolo gratuito, ma allo stesso tempo specifica che il Comune pagherà per i servizi ricevuti, senza chiarire quali siano i reali vantaggi economici dell’operazione. Inoltre, non sono stati forniti dettagli sulle modalità di affidamento dei servizi, né sugli schemi contrattuali che regoleranno il rapporto tra il Comune e la Società. L’assenza di questi elementi impedisce di valutare se l’operazione sia effettivamente vantaggiosa e conforme ai principi di economicità e trasparenza. Un ulteriore aspetto critico riguarda il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. La normativa europea prevede che qualsiasi intervento pubblico in una Società debba essere compatibile con le regole della concorrenza, evitando che l’ente pubblico fornisca un vantaggio economico ingiustificato alla Società. Sebbene la delibera contenga un riferimento alla disciplina sugli aiuti di Stato, manca un’analisi dettagliata che dimostri l’assenza di violazioni della normativa comunitaria. Infine, la Sezione ha rilevato che la delibera non ha rispettato l’obbligo di trasparenza e consultazione pubblica, omettendo di fornire elementi informativi che consentano una valutazione completa dell’operazione da parte della cittadinanza e degli organismi di controllo. In conclusione, la Sezione ha espresso parere negativo, ritenendo che la Deliberazione del Comune in questione non sia conforme all’art. 5 del Tusp, in quanto manca una motivazione analitica sufficiente in merito alla necessità dell’operazione, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria, all’efficacia gestionale e alla compatibilità con la normativa europea. Se il Comune intende comunque procedere con l’acquisto delle azioni, dovrà fornire una motivazione più approfondita e pubblicarla sul proprio sito istituzionale, come previsto dalla normativa.

Il caso conferma l’importanza per gli Enti pubblici di valutare con attenzione ogni operazione di acquisto di partecipazioni, evitando decisioni prive di analisi dettagliata che potrebbero risultare inefficienti o contrarie ai principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

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