Pareri di precontenzioso Anac: la parte che presenta un’istanza deve informare tutti i soggetti interessati

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016 il nuovo “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso” di cui all’art. 211 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo “Codice dei Contratti e delle Concessioni”).

La più significativa novità contenuta nel Regolamento è la previsione della comunicazione, da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima.

La stazione appaltante o una delle altre parti, che decidano di interpellare l’Anac affinché si pronunci in merito a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, devono – nel rispetto del principio del contraddittorio – informare anche gli altri soggetti interessati.

L’applicazione di questi principi ha valenza retroattiva. Pertanto, come precisato dal Comunicato del Presidente 5 ottobre  2016, pubblicato il 19 ottobre 2016 sul sito istituzionale dell’Anac, “le istanze  pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento sopra indicato, qualora  permanga da parte dei soggetti istanti un interesse attuale e concreto al  rilascio del parere, andranno riformulate e riproposte a firma di soggetti  legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel rispetto  delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo  informatico”.