E’ stato pubblicato il 16 maggio 2019 sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze il “Rapporto sugli esiti straordinari sulla revisione delle partecipazioni pubbliche”.
Il Documento fotografa gli effetti prodotti dall’attuazione della “revisione straordinaria delle partecipazioni” prevista dall’art. 24 del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp).
Da una prima lettura del Rapporto, emerge che su 32.427 partecipazioni detenute dalle P.A. italiane, 18.124 sono risultate essere non conformi ai criteri stabiliti dal Testo unico, per dimensioni, perché presentano in organico più Amministratori che dipendenti o perché operanti in Settori diversi rispetto ai servizi generali o strumentali alla realizzazione di opere pubbliche, risultando quindi illegittime.
Il 46% di tali partecipazioni, circa 8.300, sono rimaste di proprietà degli Enti che hanno preferito mantenerle anziché dismetterle.
Dall’analisi di tale Rapporto emerge, da un lato, un’opposizione di certe Pubbliche Amministrazioni alla “razionalizzazione” di queste partecipazioni, dall’altro – anche ove ci sia questa volontà – la difficoltà a collocare le stesse sul mercato in quanto quote di partecipazione irrisorie o nel caso si parli di aziende considerate prive di valore dagli operatori economici.
Su un totale di 3.117 partecipazioni dichiarate cedibili dalle Amministrazioni durante la “revisione straordinaria”, solo in 572 casi (18%) la procedura ha infatti avuto un esito positivo. Analogamente, per quanto riguarda le P.A. che hanno comunicato la volontà di esercitare il diritto di recesso dalle Società entro il 30 settembre 2018, soltanto in 178 casi (31%) su un totale di 568, è stato comunicato l’esito positivo della procedura.
La somma di tali alienazioni e recessi, eseguite a seguito della “revisione straordinaria delle partecipazioni” prevista dal Tusp, ha generato introiti pari a circa Euro 431 milioni.
Per gli Enti che scelgono di mantenere le partecipazioni, nonostante i rilievi di illegittimità riscontrati dal Mef, l’art. 24, comma 5, del Tusp, prevede la perdita da parte del socio pubblico di tutti i diritti in capo all’azionista, rimanendo solamente il diritto ad alienare la quota, prevedendo altresì il diritto a ricevere il valore di recesso determinato ex artt. 2437-ter e quater del Codice civile.
Ricordiamo che, con la “Legge di bilancio 2019” (art. 1, comma 723, della Legge n. 145/2018), è stata concessa la proroga al limite della “razionalizzazione straordinaria” che era prevista per ottobre 2018, rinviando al 2021 il limite massimo per le dismissioni delle quote illegittime di Società che abbiano avuto i bilanci in utile negli ultimi 3 anni.




