Lo scorso 3 marzo 2014 il Mef ha reso noto, sulla propria pagina web,il contenuto del Dm. 10 febbraio 2014, n. 11407, concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno degli Enti Locali per l’anno 2013, ancora in attesa di pubblicazione in G.U..
Infatti, entro il 31 marzo 2014 le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al Patto di stabilità interno trasmettono al Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it/, una certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno 2013, secondo il Prospetto e le modalità indicate nel Documento allegato al Dm. in commento. Ai sensi dell’art. 24, del Dlgs. n. 82/05, la certificazione in parola dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’Ente, dal Responsabile del Servizio “Finanziario” e dai componenti dell’Organo di revisione.
La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Dlgs. n. 82/05. Le Province e i Comuni che non provvedono a trasmettere la certificazione nei modi e nei termini precedentemente indicati sono considerati inadempienti al Patto di stabilità interno 2013, ai sensi dell’art. 31, comma 20, della Legge n. 183/11.
Al fine di consentire l’individuazione degli Enti Locali per i quali non si applica la sanzione prevista, le Province e i Comuni che, a seguito della certificazione, risulteranno non rispettosi del Patto di stabilità interno 2013, potranno comunicare, utilizzando il Prospetto “Certif. 2013/A”, secondo le modalità indicate nell’Allegato al Dm. in commento, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati a finanziamenti dell’Ue rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.
Le sanzioni che richiamano il “Fondo sperimentale di riequilibrio” o i trasferimenti erariali in favore dei Comuni siciliani e sardi, ai sensi dell’art. 1, comma 384, della Legge n. 228/12, si intendono riferite al “Fondo si solidarietà comunale”, di cui all’art. 1, comma 380 della stessa “Legge di stabilità 2013”.
Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo di cui all’art. 31, comma 26, lett. d), della Legge n. 183/11. E se la predetta certificazione trasmessa in ritardo attesta il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dall’art. 31, comma 26, della Legge n. 183/11.
Decorsi 60 giorni dal termine di approvazione del rendiconto, in caso di mancata trasmissione della certificazione, il Presidente dell’Organo di revisione, ovvero il Revisore unico, in qualità di Commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento ed a trasmettere telematicamente,mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi 30 giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del Commissario ad acta, il Ministero dell’Interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i trasferimenti spettanti.
Qualora la certificazione trasmessa dal Commissario ad acta, successivamente ai 60 giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione, attesti il rispetto del Patto di stabilità, trovano applicazione solo le sanzioni di cui all’art. 31, comma 26, lett. b) e seguenti, della Legge n. 183/11; ovvero, non viene applicata la riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” (o dei trasferimenti destinati agli Enti Locali siciliani e sardi)determinata in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e, comunque, per un importo non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.
In caso di accertamento successivo della violazione del Patto di stabilità interno di cui all’art. 31, comma 28, della Legge n. 183/11, gli Enti Locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del Patto entro 30 giorni dall’accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Commissario ad acta provvede, entro i successivi 30 giorni, ad assicurare l’assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno (http://pattostabilitainterno.tesoro.it), la nuova certificazione sottoscritta digitalmente.
Decorsi 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, nel caso in cui sia rilevato un peggioramento dell’obiettivo del Patto di stabilità interno rispetto a quanto già certificato, l’Ente Locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente.
L’Allegato al Decreto fornisce i Modelli e i Prospetti per la certificazione, oltre che le relative Istruzioni, anche in ordine alla modalità di invio telematico.
Certificazione e Prospetti allegati
Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2013, da considerare al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno, sono quelle previste nel Prospetto allegato al Dm. Mef 2 settembre 2013, n. 70998, concernente il monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l’anno 2013 (Modello “Monit/13”), come successivamente modificato ai sensi dell’art. 1, comma 2, dello stesso Dm. Mef 2 settembre, n. 70998. Trattasi delle informazioni relative al monitoraggio dell’intero anno 2013 che gli Enti Locali soggetti al Patto di stabilità interno comunicano al Mef utilizzando il sistema web al già citato indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Tali informazioni di riferimento sono già presenti nel sistema web, e quindi, per agevolare gli Enti Locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del Patto di stabilità interno 2013, è stata prevista un’apposita procedura on line che consente all’Ente di acquisire direttamente il Modello da inviare al Mef per la certificazione. Il Modello in questione, denominato “Certif. 2013”, risulterà pre-compilato con le informazioni inserite in fase di monitoraggio 2013 direttamente dagli stessi Enti nel Sistema web e con l’indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del Patto.
Ai sensi dell’art. 31, comma 26, lett. a), gli Enti Locali che, in base a tale certificazione, risulteranno non rispettosi delle regole del Patto di stabilità interno dovranno trasmettere telematicamente un ulteriore prospetto (“Certif. 2013/A”), utile per valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo sia stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati a finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente, al fine di escludere l’applicazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11, inerente alla riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio”, destinato agli Enti Locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli Enti Locali siciliani e sardi (“Fondo di solidarietà comunale”).
Istruzioni per l’invio telematico dei Prospetti della certificazione
L’art. 1, comma 539, della “Legge di stabilità 2014”, ha disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell’invio della certificazione attestante il rispetto del Patto di stabilità interno in forma cartacea (a mezzo raccomandata) con l’invio telematico, prevedendone la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi dell’art. 24, del Dlgs. n. 82/05. Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito lo stesso valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, ai sensi dell’art. 45, del Dlgs. n. 82/05.
Per acquisire il Modello della certificazione è necessario accedere all’applicazione web del Patto di stabilità interno e richiamare, dal Menu “Funzionalità” presente alla sinistra della maschera principale dell’applicativo, la funzione di “Acquisizione modello” relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2013; verrà visualizzato il Modello “Certif. 2013” contenente le risultanze del monitoraggio del secondo semestre del proprio Ente.
In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, per consentire l’individuazione degli Enti per i quali si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11, il sistema web genererà automaticamente il prospetto “Certif. 2013/A”,che dovrà essere opportunamente compilato dall’utente.
Dopo aver verificato l’attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del Responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell’Organo di revisione, utilizzando la funzione “Certificazione digitale”, e quindi procedendo con il download del documento; le firme potranno essere apposte utilizzando i kit di firma in proprio possesso. Una volta firmato il documento (o i documenti) è necessario accedere nuovamente alla funzione “Certificazione digitale” ed effettuare l’upload del documento firmato tramite l’apposito tasto “Carica Documento Firmato”. In questo modo il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento e sulla data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l’acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.
Infine, attraverso l’apposito tasto è possibile inviare il documento. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.
Sul sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it è disponibile un “Manuale utente” contenente tutte le informazioni dettagliate riguardanti la procedura. I quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all’indirizzo di posta elettronica “assistenza.cp@tesoro.it”.
Qualora i dati del Patto di stabilità interno al 31 dicembre 2013, a suo tempo inseriti per il monitoraggio non siano corretti, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2014 mediante la funzione “Variazione modello” nell’applicazione web del “Monitoraggio”.
Gli Enti che non avevano trasmesso le risultanze del monitoraggio del Patto al 31 dicembre 2013 non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell’anno 2013.
I dati indicati nella certificazione del Patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell’anno di riferimento. Nell’ipotesi in cui l’Ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web, è tenuto a rettificare, entro 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.
Ritardato invio della certificazione e nomina del Commissario ad acta
L’Ente che non provvederà a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla Legge è ritenuto inadempiente al Patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 31, comma 20, della Legge n. 183/11 e, pertanto, è assoggettato alle sanzioni di cui all’art. 31, comma 26, della Legge n. 183/11.
E se la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine di legge fissato per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano solo le disposizioni di cui all’art. 31, comma 26, lett. d), della Legge n. 183/11 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Mentre se la certificazione, trasmessa in ritardo, non attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni ex art. 31, comma 26, della Legge n. 183/11.
Decorsi 60 giorni dal termine di approvazione del rendiconto, in caso di mancata trasmissione della certificazione, il Presidente dell’Organo di revisione, ovvero il Revisore unico, in qualità di Commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere telematicamente,mediante sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi 30 giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del Commissario ad acta il Ministero dell’interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i trasferimenti spettanti. Rimane ferma l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 31, comma 26 citato.
Qualora la certificazione trasmessa dal commissario ad acta, successivamente ai 60 giorni dall’approvazione del Rendiconto di gestione, attesti il rispetto del Patto di stabilità trovano applicazione solo le sanzioni di cui all’art. 31, comma 26, lett. b) e ss. della Legge n. 183/11; ovvero non si applica la riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” (o dei trasferimenti destinati agli Enti Locali siciliani e sardi)determinata in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e comunque, per un importo comunque non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo. Qualora invece la certificazione trasmessa dal Commissario ad acta attesti il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano tutte la sanzioni di cui all’art. 31, comma 26 citato.Ai sensi dell’art. 31, comma 20-bis, della Legge n. 183/11, decorsi 60 giorni dall’approvazione del rendiconto di gestione, l’Ente Locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno. Fatta eccezione per tale specifica previsione, non sono accettate certificazioni inviate successivamente alla scadenza del predetto termine di 30 giorni previsto per gli adempimenti del Commissario ad acta.
Obbligo di invio di una nuova certificazione
Ai sensi dell’art. 31, comma 20-bis, della Legge n. 183/11, trascorsi 60 giorni dal termine previsto per l’approvazione del rendiconto, qualora l’Ente Locale rilevi, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno, è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente.
Al riguardo, il Decreto precisa che viene a determinarsi un “peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno” allorché:
- la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione;
- la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del Patto di stabilità interno;
- la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del Patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato.
In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, non possono essere inviate certificazioni rettificative di dati trasmessi precedentemente.
Inoltre, nelle fattispecie di accertamento successivo della violazione del Patto di stabilità interno ex art. 31, comma 28, della Legge n. 183/11, gli Enti Locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del Patto entro 30 giorni dall’accertamento della violazione, dopo di cui il Commissario ad acta provvede, nei successivi 30 giorni, ad assicurare la trasmissione telematica della nuova certificazione.
Il rispetto dei termini di invio consente l’attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 122, della Legge n. 220/10, secondo cui il Mef, con apposito Decreto emanato d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli Enti Locali soggetti al Patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo Decreto.







