Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha diffuso sul proprio sito internet la Circolare 18 febbraio 2014, n. 6, intitolata “Circolare concernente il Patto di stabilità interno degli Enti Locali per il triennio 2014-2016, ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 della Legge n. 183/11 (‘Legge di stabilità 2012’), come modificati dalla Legge n. 147/13” (“Legge di stabilità 2014”).
Il Documento fornisce gli elementi interpretativi per l’applicazione delle regole del Patto di stabilità da parte degli Enti Locali, con evidenziazione delle novità rispetto agli anni precedenti.
In relazione al Patto di stabilità 2014, le principali novità introdotte dalla “Legge di stabilità 2014” riguardano:
– un allentamento dell’obiettivo generale per complessivi Euro 1.500 milioni, attraverso l’esclusione dal Patto dei pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell’anno 2014 (per un importo massimo di Euro 1.000 milioni), e dei pagamenti che saranno sostenuti per estinguere debiti in conto capitale maturati al 31 dicembre 2012 (per un importo massimo di Euro 500 milioni);
– l’aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell’obiettivo, ora individuata nella media degli impegni di parte corrente del triennio 2009-2011, in luogo del triennio 2007-2009;
– la conferma, per il 2014, dei cosiddetti “Patti di solidarietà”, grazie ai quali Province e Comuni soggetti al Patto di stabilità potranno beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla Regione di appartenenza (“Patto regionale verticale”) e dagli altri Enti Locali (“Patto regionale orizzontale”), nonché del “Patto nazionale orizzontale” introdotto dall’art. 4-ter del Dl. n. 16/12. In proposito, si evidenzia che i commi 543 e 544, dell’art. 1, hanno anticipato i termini di chiusura delle procedure attuative del “Patto regionale verticale” e del “Patto regionale orizzontale”, in modo da consentire agli Enti Locali di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici, e quindi, poter pianificare le proprie spese in coerenza con il rispetto del Patto di stabilità interno. Inoltre, gli spazi finanziari non utilizzati a valere sui “Patti verticali” delle singole Regioni potranno essere attribuiti ai Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti appartenenti alle sole Regioni che presentano un saldo obiettivo positivo;
– l’entrata a regime del “Patto regionale integrato” di cui all’art. 32, comma 17, della Legge n. 183/11, in base al quale le Regioni possono concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli Enti Locali del proprio territorio, che è stato posticipata al 2015 dall’art. 1, comma 505, della “Legge di stabilità 2014”;
– la sospensione, per l’anno 2014, dei meccanismi di solidarietà e la contestuale introduzione di un meccanismo finalizzato alla riduzione dell’obiettivo del Patto di stabilità interno per gli Enti che partecipano alla sperimentazione contabile di cui all’art. 36, del Dlgs. n. 118/11 (art. 31, commi da 4-bis a 6);
– la riduzione degli obiettivi dei Comuni che gestiscono, come capofila, funzioni e servizi in forma associata, compensata dal corrispondente aumento degli obiettivi dei Comuni associati non capofila;
– l’introduzione della “clausola di salvaguardia” volta a garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente;
– la riduzione, entro i limiti di Euro 25,5 milioni, degli obiettivi dei Comuni e delle Province residenti nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Parimenti, per i Comuni della Provincia di Olbia colpiti dall’alluvione dell’8 novembre 2013, è disposta la riduzione, nei limiti di Euro 10 milioni, del Patto di stabilità interno.
Enti soggetti al Patto di stabilità interno
A partire dal 2013, sono assoggettati al Patto di stabilità interno, oltre alle Province ed ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 4.999 abitanti (art. 31, comma 1, della Legge n. 183/11). Conseguentemente, sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno per l’anno 2014 le Province e i Comuni la cui popolazione, rilevata al 31 dicembre 2012, risulti superiore a 1.000 abitanti.
Gli Enti Locali che saranno soggetti per la prima volta al Patto di stabilità interno, e che quindi sono tenuti alla comunicazione degli obiettivi, al monitoraggio semestrale e alla certificazione, dovranno accreditarsi al sistema web previsto per il Patto di stabilità all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, richiedendo le credenziali per una nuova utenza (nome utente e password).
Enti di nuova istituzione
L’art. 31, comma 23, della Legge n. 183/11, come modificato dall’art. 1, comma 540 della “Legge di stabilità 2014”, stabilisce che gli Enti Locali istituiti a decorrere dal 2011 sono soggetti alla disciplina del Patto di stabilità a decorrere dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l’Ente è stato istituito nel 2011, sarà soggetto alle regole del Patto di stabilità interno a decorrere dal 2014.
Ai fini della determinazione dell’obiettivo programmatico, tali Enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell’anno successivo alla loro istituzione: gli Enti istituiti nel 2009 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi per l’anno 2014 le risultanze medie del biennio 2010-2011, gli Enti istituiti negli anni 2010 e 2011 adottano, come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi per l’anno 2014, rispettivamente, le risultanze dell’anno 2011 e dell’anno 2012.
Unioni di Comuni
A decorrere dal 2014, l’art. 16, comma 3, del Dl. n. 138/11, dispone l’assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno delle Unioni di Comuni fino a 1.000 abitanti, costituite ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Dl. n. 138/11. In particolare, la norma dispone che a tali Unioni si applica la disciplina del Patto di stabilità interno prevista per i Comuni aventi corrispondente popolazione. Da ciò ne consegue che, ai fini della decorrenza dell’assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno, analogamente a quanto previsto per i Comuni di nuova istituzione, alle Unioni in parola si applicano le norme di cui all’art. 31, comma 23, della Legge n. 183/11: le predette Unioni di Comuni sono assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno a decorrere dal terzo anno dalla loro istituzione ed assumono come base di riferimento su cui applicare la predetta percentuale le risultanze dell’anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l’Unione è stata istituita nell’anno 2012, sarà soggetta alle regole del Patto di stabilità interno a decorrere dall’anno 2015 ed assumerà come base di riferimento la spesa corrente impegnata nell’anno 2013.
Enti commissariati ai sensi dell’art. 143 del Tuel
A decorrere dall’anno 2013, sono soggetti al Patto di stabilità interno anche gli Enti Locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare ai sensi dell’art. 143 del Dlgs. n. 267/00. Per la determinazione dell’obiettivo programmatico, la base di riferimento è costituita dalla spesa corrente media sostenuta da detti Enti nel periodo 2009-2011.
“Roma Capitale”
E’ stata prevista una particolare procedura per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno da applicare al Comune di Roma. L’art. 12, comma 1, del Dlgs. n. 61/12, prevede che “Roma Capitale” concordi con il Mef, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l’entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Il comma 2 stabilisce che non sono computate nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno:
– le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a “Roma Capitale” in attuazione dell’art. 24 della Legge n. 42/09 e del Dlgs. n. 61/12;
– le spese relative all’esercizio delle funzioni connesse al ruolo di Capitale della Repubblica di cui agli artt. 2 e 3 del Dlgs. n. 61/12, previa individuazione della copertura degli eventuali effetti finanziari.
Determinazione degli obiettivi programmatici per il triennio 2014-2016
Indicazioni generali
Anche per l’anno 2014, l’obiettivo programmatico da assegnare a ciascun Ente è rappresentato dal saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista, assumendo cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti (comma 3 dell’art. 31 della “Legge di stabilità 2012”).
In conformità ai criteri contabili adottati in sede comunitaria, tra le operazioni finali non sono considerati l’avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.
Le novità riguardanti la metodologia di calcolo degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno 2014 sono:
1. l’aggiornamento della base di calcolo dal triennio 2007-2009 al triennio 2009-2011, con conseguente revisione dei coefficienti da applicare alla spesa media registrata nel periodo di riferimento;
2. la sospensione, per l’anno 2014, del meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del Patto di stabilità interno fra gli Enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosità, con conseguente aggravio della manovra complessiva dovuto all’aumento dell’aliquota di correzione rispetto a quella ordinaria;
3. l’introduzione di un incentivo per gli Enti Locali che adottano la sperimentazione in tema di armonizzazione dei bilanci, consistente in una riduzione dell’obiettivo del Patto di stabilità interno per l’anno 2014, fino al conseguimento di un saldo obiettivo pari a zero. La riduzione è operata proporzionalmente per un importo pari a Euro 120 milioni; tale ammontare è ulteriormente aumentato di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall’applicazione, agli Enti Locali che non partecipano alla sperimentazione, di percentuali maggiorate;
4. la previsione di una clausola di salvaguardia per i Comuni che, per il solo anno 2014, prevedono che l’obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato in modo da garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009, con le modalità previste dalla normativa previgente (“clausola di salvaguardia” definita con Dm. Mef 10 febbraio 2014, n. 11390);
5. la riduzione degli obiettivi dei Comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata mediante il corrispondente aumento degli obiettivi dei Comuni associati non capofila, al fine di neutralizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata.
Il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno del triennio dall’art. 31, comma 2, della “Legge di stabilità 2012”, da rideterminare per l’anno 2014 e per il biennio 2015-2016 in base alle procedure previste dall’art. 31, comma 6, primo e secondo periodo, della “Legge di stabilità 2012”.
In particolare, per l’anno 2014, la riduzione dei saldi obiettivo per gli Enti in sperimentazione è attuata con Dm. Mef, il quale ridetermina le percentuali da applicare agli Enti che non partecipano alla suddetta sperimentazione nel seguente modo: Province 20,25% e Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 15,07% (percentuali ridefinite con Dm. Mef 5 febbraio 2014, n. 10574).
Per gli anni 2015 e 2016, invece, le Province e i Comuni che, a seguito dell’applicazione dei parametri di virtuosità individuati dall’art. 20, comma 2, del Dl. n. 98/11, risulteranno collocati nella classe non virtuosa, dovranno applicare le percentuali rideterminate dal Decreto annuale attuativo della virtuosità; percentuali che, comunque, non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto a quelle di cui all’art. 31, comma 2, della Legge n. 183/11. Più precisamente, i valori massimi che le percentuali potranno assumere sono, per le Province, 20,25% per l’anno 2015 e 21,05% per l’anno 2016, mentre per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, 15,07% per il 2015 e 15,62% per il 2016.
Metodo di calcolo degli obiettivi
Per l’anno 2014 è stata eliminata dal prospetto di calcolo la “Fase n. 1”. Per gli anni 2015 e 2016 è stato ritenuto opportuno che gli Enti, in via prudenziale, assumano gli obiettivi calcolati utilizzando i coefficienti massimi stabiliti dall’art. 31, comma 6, ultimo periodo, della Legge n. 183/11.
A seguito della pubblicazione del Decreto relativo alla determinazione degli obiettivi (Decreto n. 11400/14), è disponibile sul sito web della Ragioneria generale dello Stato http://pattostabilitainterno.tesoro.itun Prospetto precompilato che ciascun Ente può consultare per conoscere il proprio obiettivo. La procedura ora si compone di 5 Fasi, schematizzate negli allegati alla Circolare n. 6 in commento.
Fase n. 1: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media
Per il solo anno 2014, è stato significativamente ampliato il sistema premiale per gli Enti sperimentatori del nuovo sistema contabile previsto dal Dlgs. n. 118/11, prevedendo in favore degli stessi una riduzione del saldo obiettivo del Patto di stabilità interno, comunque non oltre un saldo pari a zero, da operare proporzionalmente per un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dalla sospensione del sistema premiante in favore degli Enti virtuosi e dalla conseguente applicazione, agli Enti Locali che non partecipano alla sperimentazione, di una maggiorazione delle percentuali.
Per gli anni 2015 e 2016 continuerà ad applicarsi il meccanismo di distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli Enti Locali basato su criteri di virtuosità, la cui definizione è demandata ad un Dm. Interno. Pertanto, relativamente agli anni 2015 e 2016, prudenzialmente gli Enti dovranno assumere provvisoriamente l’obiettivo massimo individuato per gli Enti non virtuosi.
Alla luce di quanto sopra esposto, per il triennio 2014-2016, gli Enti soggetti al Patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente del triennio 2009-2011 le percentuali come sotto indicate, salvo poi operare, nella Fase n. 3, la riduzione dell’obiettivo prevista per l’anno 2014 in favore degli Enti sperimentatori:
| Anno 2014 (Art. 31, comma 6,primo periodo) | Anno 2015(Art. 31, comma 6,lett. a) | Anno 2016 (Art. 31, comma 6,lett. b) e c) | |
| Province | 20,25% | 20,25% | 21,05% |
| Comuni con popolazione superiore a 1.000 ab. | 15,07% | 15,07% | 15,62% |
Le percentuali indicate garantiscono il concorso alla manovra degli Enti Locali per il triennio 2014-2016 e pertanto, non saranno prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, nonché nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo, nonché la richiesta di modifica dei dati riportati nei certificati di bilancio presentati.
Fase n. 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti
Il valore annuale del saldo calcolato nella Fase n. 1 è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dall’art. 14, comma 2, del Dl. n. 78/10.
Il predetto importo è quantificato, a decorrere dall’anno 2012, in Euro 500 milioni per le Province e in Euro 2.500 milioni per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. I Comuni non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali, di cui al suddetto art. 14, non opereranno alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico.
Fase n. 3: riduzione del saldo obiettivo per gli Enti in sperimentazione
L’obiettivo delle Province che partecipano alla sperimentazione è ridotto del 17,20%, mentre l’obiettivo dei Comuni sperimentatori è ridotto del 52,80%.
Fase “clausola di salvaguardia” dell’Allegato OB/14/C: rideterminazione del saldo obiettivo dei Comuni
Per i Comuni, l’art. 31, comma 2-quinquies, della Legge n. 183/11, dispone che, per l’anno 2014, l’obiettivo individuato con le prime 3 Fasi è rideterminato, fermo restando l’obiettivo complessivo di Comparto, in modo da garantire che per nessuno si realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato con le modalità previste dalla normativa previgente alla “Legge di stabilità 2014”; tale rideterminazione è stata operata con Dm. n. 11390/14.
Fase n. 4: rideterminazione del saldo obiettivo 2014 (“Patti di solidarietà”)
L’obiettivo individuato con le Fasi sopra descritte è definitivo ma soggetto alle variazioni previste dalle norme afferenti al “Patto di solidarietà” fra Enti territoriali (“Patto regionalizzato orizzontale, verticale e verticale incentivato” e “Patto nazionale orizzontale e verticale”).
Per il 2014 resta vigente la disposizione secondo la quale ciascuna Regione deve destinare almeno il 50% degli spazi finanziari ceduti con il “Patto verticale incentivato” a favore dei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero; gli eventuali spazi finanziari non assegnati a valere sulla predetta quota riservata del 50% sono destinati ai Comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000 dislocati su tutto il territorio nazionale che presentino ancora un obiettivo positivo. La variazione dell’obiettivo conseguente al cosiddetto “Patto nazionale verticale” trova evidenza nella Fase n. 4-B del Prospetto degli obiettivi programmatici dei Comuni.
Con riguardo poi alle zone colpite dagli eccezionali eventi sismici, è stata prevista la riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità interno.
Per i Comuni rimane in vigore il c.d. “Patto nazionale orizzontale” di cui all’art. 4-ter del Dl. n. 16/12 (Fase n. 4-B).
Il saldo obiettivo 2014 da considerare sarà quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle Fasi precedentemente descritte e la variazione dell’obiettivo conseguente all’adesione ai “Patti di solidarietà”. L’applicazione Mef calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2014, rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna Regione per i Patti regionalizzati e sulla base delle comunicazioni Mef per il “Patto nazionale verticale” e per il “Patto nazionale orizzontale”.
Fase n. 5: riduzione degli obiettivi annuali
Anche per il 2014 opera la disposizione di cui all’art. 1, comma 122, della Legge n. 220/10[1], che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli Enti Locali soggetti al Patto di stabilità interno per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11, agli Enti Locali che nell’anno precedente non hanno raggiunto l’obiettivo del Patto di stabilità interno (a valere sul “Fondo sperimentale di riequilibrio” per le Province e sul “Fondo di solidarietà comunale” per i Comuni).
Tale riduzione dell’obiettivo finale trova riscontro nella Fase n. 5 del Prospetto degli obiettivi programmatici, con un’apposita voce di variazione del saldo obiettivo finale, valorizzata automaticamente nel sistema applicativo web.
L’art. 31, comma 6-bis, della Legge n. 183/11[2], al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, dispone un’ulteriore riduzione degli obiettivi dei Comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonché il corrispondente aumento degli obiettivi dei Comuni associati non capofila. Anche tale variazione trova riscontro nella Fase n. 5 del Prospetto degli obiettivi programmatici per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.
Comunicazione dell’obiettivo
Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al Patto di stabilità interno devono trasmettere al Mef le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 con le modalità ed i prospetti definiti con Decreto Mef. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del predetto Decreto sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno.
Una volta terminato l’anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l’obiettivo del medesimo anno e, quindi, per l’anno 2014, le eventuali rettifiche o le variazioni possono essere apportate entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
L’obiettivo è comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno, all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it.
Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del Patto
L’art. 31, commi da 7 a 16, della Legge n. 183/11, prevede l’esclusione dal saldo valido ai fini del Patto di stabilità di specifiche tipologie di entrate e di spese.
Non sono consentite esclusioni dal Patto di stabilità di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle norme di seguito riportate, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative, a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.
Risorse connesse con la Dichiarazione di stato d’emergenza
Come per gli anni scorsi, l’art. 31, comma 7, della Legge n. 183/11, ripropone l’esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di Dichiarazione dello stato di emergenza.
Le richiamate esclusioni operano distintamente per le entrate e per le spese nel modo di seguito indicato:
1. Entrate. Sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del Patto di stabilità, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato, purché registrate successivamente al 31 dicembre 2008. L’esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle Regioni.
2. Spese. Sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale effettuati per l’attuazione di Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Capo del Dipartimento della Protezione civile a seguito di Dichiarazione dello stato di emergenza, purché effettuati a valere su risorse registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.
L’esclusione opera in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato, non estendendosi a quelli contratti dall’Ente Locale con oneri a carico del proprio bilancio.
Nel caso le spese effettuate dall’Ente non venissero ammesse al rimborso, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute dovrà essere considerato nel saldo finanziario valido ai fini del Patto di stabilità.
Diversamente, con riferimento all’esclusione delle spese per interventi calamitosi sostenute utilizzando risorse proprie, l’art. 31, comma 8-bis,prevede che le spese per gli interventi realizzati direttamente dai Comuni e dalle Province per eventi calamitosi, per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, effettuate nell’esercizio finanziario in cui è avvenuta la calamità e nei 2 esercizi successivi, siano escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità, nei limiti delle risorse rese disponibili, ai sensi del successivo comma 8-ter.
Risorse connesse con la Dichiarazione di “Grande evento”
L’art. 40-bis, comma 1, del Dl. n. 1/12, ha disposto l’abrogazione dell’art.5-bis, comma 5, del Dl. n. 343/01, il quale aveva equiparato la Dichiarazione di “Grandi eventi” rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli interventi connessi alla Dichiarazione di stato di emergenza. Conseguentemente, l’esclusione delle entrate e delle spese relative alla richiamata Dichiarazione di “Grande evento” continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la cui Dichiarazione di “Grande evento” è avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del citato Dl. n. 1/12.
Risorse provenienti dall’Unione europea
L’art. 31, comma 10, della Legge n. 183/11, esclude dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti direttamente o indirettamente (anche per il tramite dello Stato, della Regione o della Provincia) dall’Unione europea, nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni. Tale esclusione non si applica per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune.
La ratio di tale esclusione risiede nella necessità di non ritardare l’attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l’Unione europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall’Ue all’Italia, previa rendicontazione.
L’esclusione non opera per le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all’Ue, devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali.
L’esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall’Ue opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell’Ente Locale per la sua realizzazione e non riguarda le altre spese comunque sostenute dall’Ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi Ue.
L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all’ammontare delle corrispondenti risorse assegnate e purché relativa ad entrate registrate successivamente al 31 dicembre 2008. In proposito, si precisa che l’esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all’accertamento (per la parte corrente) o all’incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell’anno di riferimento. Le spese connesse con le suddette risorse sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell’anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell’effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell’Unione europea.
Qualora un Ente non abbia escluso dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti dall’Ue nell’anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può successivamente escludere le correlate spese nell’anno del loro effettivo impegno/pagamento.
Chiarimenti applicativi sulle precedenti esclusioni
Il Documento di prassi chiarisce che le deroghe di cui alle precedenti 3 esclusioni non considerano le entrate relative ad anni precedenti al 2009. Pertanto, sono escluse solo le spese, annuali o pluriennali, relative ad entrate registrate (ovvero accertate per la parte corrente e incassate per parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008.
Come sopra accennato, tenuto conto che l’esclusione delle entrate correlate alle suddette tipologie di spesa è stata prevista per compensare gli effetti negativi sugli equilibri di finanza pubblica indotti dall’esclusione delle spese, qualora un Ente erroneamente non abbia escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità le predette entrate nell’anno del loro effettivo accertamento o incasso, in assenza di rettifica in tal senso della certificazione relativa all’anno in questione, non può operare l’esclusione dal saldo finanziario delle correlate spese nell’anno del loro effettivo impegno o pagamento.
Risorse connesse al “Piano generale di censimento”
Per l’anno 2014 si applica ancora l’art. 31, comma 12, della Legge n. 183/11, relativo all’esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto, delle eventuali risorse residue trasferite dall’Istat e delle eventuali spese residue per la progettazione e l’esecuzione dei Censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite dall’Istat a favore degli Enti Locali individuati dal “Piano generale di censimento” di cui all’art. 50, comma 2, del Dl. n. 78/10, come affidatari di fasi delle rilevazioni relative al 6° Censimento dell’agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui all’art. 50, comma 6, lett. a), del Dl. n. 78/10.
Altre esclusioni
a) “Federalismo demaniale”
L’art. 31, comma 15, della Legge n. 183/11 dispone l’esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno di un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti in attuazione del “Federalismo demaniale” di cui al Dlgs. n. 85/10. I criteri e le modalità per la determinazione dell’importo sono demandati ad apposito Dpcm. che ad oggi non risulta essere stato emanato. Conseguentemente, l’esclusione in parola è destinata a non trovare applicazione operativa.
b) Investimenti infrastrutturali
Per l’anno 2014, l’art. 31, comma 16, della Legge n. 183/11, introduce un’ulteriore deroga ai vincoli del Patto di stabilità interno, in relazione alle spese per investimenti infrastrutturali degli Enti Locali nei limiti definiti con Dm. Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 5, comma1, del Dl. n. 138/11.
Ad oggi, il citato Decreto interministeriale non è stato emanato.
c) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilità speciali delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
L’art. 2, comma 6, del Dl. n. 74/12, prevede anche per il 2014, che le risorse del “Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012” assegnate alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e presenti nelle apposite contabilità speciali, eventualmente trasferite ai Comuni di cui all’art. 1, comma 1, del Dl. n. 74/12, che provvedono agli interventi di ricostruzione e ripresa economica autorizzati dal citato Decreto, nonché i relativi utilizzi, non rilevano ai fini del Patto di stabilità interno degli Enti interessati. Tale esclusione opera, sia per le entrate che per le spese nei limiti delle corrispondenti risorse assegnate, sia di parte corrente che di parte capitale, nel triennio 2012-2014.
d) Esclusione di spese per gli Enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
I Comuni indicati alla precedente lett. c), sono interessati dall’esclusione dal Patto di stabilità interno disposta dall’art. 7, comma 1-ter, del Dl. n. 74/12, con riguardo alle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo di Euro 10 milioni. L’ammontare delle spese che ciascun Ente può escludere dal Patto di stabilità interno è determinato dalla Regione Emilia-Romagna nei limiti di Euro 9 milioni e dalle Regioni Lombardia e Veneto nei limiti di Euro 0,5 milioni per ciascuna Regione. Entro il 30 giugno del 2014, le Regioni dovranno comunicare i suddetti importi al Mef, con Nota sottoscritta dal Responsabile legale e dal Responsabile del “Servizio Finanziario”, ed ai Comuni interessati.
e) Esclusione del corrispettivo del gettito Imu sugli immobili di proprietà comunale
L’art. 10-quater, comma 3, del Dl. n. 35/13, dispone per il 2014 l’esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità del contributo attribuito ai Comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell’assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi Comuni nel proprio territorio all’Imu, di cui all’art. 13, comma 1, del Dl. 201/11. Tale contributo, pari a Euro 270 milioni per il 2014, è stato ripartito tra i Comuni con Dm. Interno, emanato di concerto con il Mef in proporzione alle stime di gettito da Imu relativo agli immobili posseduti dai Comuni stessi nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
f) Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto approvato dal Cipe con Deliberazione n. 57/11.
L’art. 7-quater del Dl. n. 43/13 prevede, per l’anno 2014, l’esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno dei pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l’esecuzione del progetto approvato dal Cipe con Delibera n. 57/11, ovvero individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dai rappresentanti degli Enti Locali interessati all’opera, finanziati con risorse comunali, regionali e statali, nonché delle connesse entrate statali o regionali.
g) Esclusione delle risorse per interventi portuali per il Comune di Piombino
L’art. 1, comma 7, del Dl. n. 43/13, prevede che i pagamenti relativi all’attuazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo “Piano regolatore Portuale” della Regione Toscana, finanziati con le risorse della Regione Toscana o del Comune di Piombino nel limite di Euro 10 milioni per l’anno 2014, sono esclusi dai limiti del Patto di stabilità interno per la quota di rispettiva competenza ,che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
h) Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale per Euro 500 milioni
L’art. 1, commi da 546 a 549, della “Legge di stabilità 2014” prevede, per i Comuni, le Province e le Regioni, l’esclusione, dai vincoli del Patto di stabilità interno 2014, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014, per un importo complessivo di Euro 500 milioni:
In particolare, l’esclusione opera:
– per i debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
– per i debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle Regioni in favore degli Enti Locali e quelli delle Province in favore dei Comuni;
– per i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.
A tal fine, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli Enti territoriali erano tenuti a comunicare, mediante il sito web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di propria necessità per fare fronte ai pagamenti sopra individuati.
Con Dm. Mef da emanarsi entro il 28 febbraio 2014 sono attribuiti agli Enti gli importi dei pagamenti da escludere dal Patto di stabilità interno. La Procura regionale della Corte dei conti, su segnalazione dell’Organo di revisione dei singoli Enti, esercita l’azione nei confronti dei Responsabili dei servizi competenti che, senza motivazione, non facciano richiesta di spazi finanziari o non effettuino entro l’esercizio finanziario 2014 pagamenti per almeno il 90% degli spazi finanziari concessi.
i) Esclusione dei pagamenti in conto capitale per Euro 1.000 milioni.
L’art. 1, comma 535, della “Legge di stabilità 2014” modifica l’art. 31, della Legge n. 183/11, introducendovi il comma 9-bis, il quale dispone l’esclusione dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno 2014, per complessivi Euro 1.000 milioni dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle Province e dai Comuni (rispettivamente per Euro 150 milioni e per Euro 850 milioni) .
Gli Enti Locali potranno utilizzare gli spazi finanziari di cui al comma 535, nonché gli ulteriori spazi finanziari che si libereranno a seguito della esclusione in parola, esclusivamente per pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre del 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio semestrale. Pertanto, i pagamenti in conto capitale che avverranno nel secondo semestre non potranno essere esclusi a valere sui predetti spazi finanziari.
L’art. 31, comma 536 della “Legge di stabilità 2014” prevede che una quota pari ad Euro 10 milioni del predetto importo complessivo di Euro 1.000 milioni sia destinata a garantire spazi finanziari ai Comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell’8 novembre 2013.
l) Esclusione delle spese sostenute dal Comune di Campione di Italia.
L’art. 537 della “Legge di stabilità 2014” modifica l’art. 31, della Legge n. 183/11, introducendovi il comma 14-bis, ai sensi del quale, per l’anno 2014, nel saldo finanziario di parte corrente rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di Euro 10 milioni, le spese sostenute dal comune di Campione d’Italia elencate nel Dm. Interno Prot. n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell’exclave.
Riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio
Come già previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno, l’art. 31, comma 18, della Legge n. 183/11, ribadisce che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo.
Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di entrata che non sono considerate nel saldo obiettivo o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali di impegno e, quindi, validi ai fini del Patto di stabilità quali, ad esempio, gli stanziamenti relativi al “Fondo di ammortamento” e al “Fondo svalutazione crediti”.
Il rispetto delle regole del Patto di stabilità interno costituisce un vincolo all’attività programmatoria dell’Ente, anche al fine di consentire all’Organo consiliare di vigilare già in sede di approvazione di bilancio.
L’eventuale adozione di un bilancio difforme implica una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l’Ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza.
“Fondo svalutazione crediti”
Nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al Dlgs. n. 118/11, ai sensi dell’art. 6, comma 17, del Dl. n. 95/12, gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione, un “Fondo svalutazione crediti” non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui al Titolo I e III dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 17, del Dl. n. 35/13, per gli Enti Locali beneficiari dell’anticipazione alla Cassa DD.PP. Spa per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità (art. 1, comma 13, del Dl. n. 35/13), il citato “Fondo di svalutazione crediti”, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione stessa, è pari almeno al 30% dei residui attivi, di cui al Titolo I e III dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Al riguardo, si precisa che il valore relativo agli impegni di spesa del Titolo I del bilancio di previsione degli Enti Locali non considera, per definizione, il predetto “Fondo svalutazione crediti”, in quanto l’importo accantonato “non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale Fondo vincolato” (Principio contabile n. 1/53 dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali). Ne consegue che lo stesso, non dando luogo a impegni e confluendo nell’avanzo di amministrazione accantonato per tale finalità, non rileva ai fini del Patto di stabilità interno.
“Fondo pluriennale vincolato”
Il presente paragrafo è finalizzato a fornire informazioni operative agli Enti Locali che partecipano alla sperimentazione di cui all’art. 36, del Dlgs. n. 118/11. Nell’ambito del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (di cui all’Allegato 2 al Dpcm. 28 dicembre 2011), al punto 5.4 viene disciplinato il “Fondo pluriennale vincolato” (Fpv). Si tratta di un fondo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell’esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Il “Fondo pluriennale vincolato” riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può anche essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.
Gli Enti Locali che partecipano alla sperimentazione considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno, il cosiddetto “Fondo pluriennale vincolato” destinato al finanziamento delle spese correnti già imputate negli esercizi precedenti e re-iscritte nell’esercizio 2014.
Al fine di tenere conto della definizione di “competenza finanziaria potenziata” nell’ambito della disciplina del Patto di stabilità interno, i predetti Enti sommano all’ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l’importo definitivo del “Fondo pluriennale vincolato” di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell’importo definitivo del “Fondo pluriennale vincolato” di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.
Pertanto, per tali Enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:
+ accertamenti correnti 2014 validi per il Patto di stabilità interno
+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di entrata)
– Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni di spesa)
= accertamenti correnti 2014 adeguati all’utilizzo del “Fondo pluriennale vincolato di parte corrente”.
Gli accertamenti adeguati all’utilizzo del “Fondo pluriennale vincolato” garantiscono la copertura agli impegni considerati esigibili nell’anno 2014.
In sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del Patto, dovranno essere calcolati gli importi del “Fondo pluriennale vincolato di parte corrente”, registrati, rispettivamente, in entrata e in uscita nel rendiconto di gestione.
Ai fini del calcolo sopra indicato, si fa riferimento al “Fondo pluriennale vincolato di parte corrente”, determinato al netto delle entrate escluse dal Patto di stabilità interno.
“Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali”
L’art. 243-ter, del Tuel dispone che, per il risanamento finanziario degli Enti Locali che hanno deliberato la “procedura di riequilibrio finanziario” di cui all’art. 243-bis, del medesimo Decreto, lo Stato prevede un’anticipazione a valere sul “Fondo di rotazione” istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno dall’art. 4, del Dl. n. 174/12 e denominato “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali”. L’anticipazione va imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 “Mutui e prestiti da Enti del Settore pubblico”), mentre larestituzione va imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 “Rimborso mutui e prestiti ad Enti del Settore pubblico”). Pertanto, le risorse in entrata e in uscita oggetto dell’anticipazione a valere sul “Fondo di rotazione” ex art. 243-ter, essendo iscritte nel bilancio degli Enti Locali secondo le modalità indicate, non rilevano ai fini del Patto di stabilità interno.
Altre misure di contenimento
Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria
L’art. 31, comma 21, della Legge n. 183/11 autorizza il Mef ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli Enti Locali sui conti di Tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l’Unione Europea.
Contenimento della spesa
Per quanto concerne la gestione della spesa, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del Dl. n. 78/09, il Funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di verificare preventivamente, oltre che il rispetto delle condizioni di copertura finanziaria previste dall’art. 151 Tuel, anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal Patto di stabilità interno e, in particolare, la coerenza rispetto al Prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 31, comma 18, della Legge n. 183/11. La violazione dell’obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto Funzionario.
“Patti di solidarietà”
I singoli obiettivi del Patto di stabilità possono essere modificati attraverso i “Patti di solidarietà” fra Enti territoriali (“Patto regionale verticale”, “Patto regionale orizzontale”, “Patto regionale verticale incentivato”, “Patto nazionale orizzontale e verticale”), mediante i quali gli Enti territoriali possono cedersi spazi finanziari (e non risorse) validi ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del Patto di stabilità interno. Finalità dei “Patti di solidarietà” è quella di rendere più sostenibili gli obiettivi individuali degli Enti Locali soggetti ai vincoli al Patto di stabilità interno attraverso meccanismi di compensazione regionale e nazionale che consentano di acquisire spazi finanziari per sostenere i pagamenti in conto capitale, evitando la possibile compressione delle spese di investimento degli Enti Locali a causa dei vincoli del Patto. Più precisamente, con il “Patto regionale verticale” ed il “Patto regionale verticale incentivato”, le Regioni possono cedere propri spazi finanziari agli Enti Locali ricadenti nel proprio territorio, consentendo ai Comuni e alle Province interessati di poter beneficiare di un margine di spesa maggiore da destinare ai pagamenti in conto capitale. Tali spazi non devono essere restituiti. Con il “Patto regionale orizzontale” ed il “Patto nazionale orizzontale” gli Enti Locali si scambiano spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo.
“Patto regionale verticale”
Il “Patto regionale verticale” permette alle Regioni e alle Province autonome di riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri Enti Locali compensandoli con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile. I maggiori spazi di spesa sono utilizzati dagli Enti Locali per pagamenti in conto capitale.
Gli Enti Locali comunicano all’Anci, all’Upi e alle Regioni e Province autonome, entro il 1° marzo di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Le Regioni e le Province autonome, entro il termine perentorio del 15 marzo, comunicano al Mef, con riguardo a ciascun Ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine, la Regione comunica i nuovi obiettivi agli Enti Locali interessati dalla compensazione verticale.
“Patto regionale verticale incentivato”
Il meccanismo del “Patto regionale verticale incentivato” mira a favorire la cessione da parte delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, di spazi finanziari agli Enti Locali ricadenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta, prevedendo l’erogazione, a favore delle Regioni medesime, di un contributo nei limiti di un importo complessivo di Euro 1.272.006.281 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, in misura pari all’83,33% degli spazi finanziari ceduti, da destinare esclusivamente alla riduzione, anche parziale, del debito. E’ previsto che, a fronte dell’attribuzione alle Regioni di un contributo massimo di Euro 1.272.006.281, queste si impegnano a cedere, ai Comuni e alle Province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari in misura pari a Euro 1,2 per ogni Euro degli 1.272.006.281 da attribuire mediante le procedure che disciplinano il “Patto verticale”; quindi, potranno essere ceduti agli Enti Locali spazi per complessivi Euro 1.526 milioni. Il 50% della quota destinata alla rimodulazione del Patto dei Comuni deve essere riservata ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti.
Gli spazi finanziari ceduti dalle Regioni agli Enti Locali devono essere utilizzati esclusivamente per il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte.
E’ anticipato al 15 marzo 2014 il termine perentorio entro il quale le Regioni sono tenute a comunicare al Mef la rimodulazione degli obiettivi e tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Gli Enti Locali che intendono ricorrere all’applicazione del “Patto regionale verticale incentivato” dovranno comunicare all’Anci, all’Upi e alla Regione di appartenenza, l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell’anno in tempi congrui al fine di permettere alla Regione di rispettare il predetto termine perentorio del 15 marzo previsto per terminare la procedura di assegnazione di spazi finanziari mediante il “Patto verticale incentivato”. Il riparto delle quote cedute ai vari Enti effettuato con il “Patto regionale verticale incentivato” non è più modificabile dopo il 15 marzo 2014.
Con il “Patto regionale verticale” la Regione potrà cedere ulteriori spazi ai singoli Enti ovvero cedere spazi a nuovi Enti richiedenti ma non ridurre gli spazi eventualmente già ceduti con il “Patto verticale incentivato”.
“Patto regionale orizzontale”
Il “Patto regionale orizzontale” prevede che, sulla base dei criteri stabiliti con Dm. Mef, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli Enti Locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal Legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato per gli Enti Locali della Regione.
Ogni Regione definisce e comunica ai propri Enti Locali il nuovo obiettivo annuale del Patto di stabilità interno ed informa il Mef, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun Ente Locale, sugli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica; entro lo stesso termine, la Regione comunica i nuovi obiettivi agli Enti Locali interessati dalla compensazione orizzontale.
I criteri e le modalità attuative del “Patto regionale orizzontale” sono stabiliti con il Dm. Mef 6 ottobre 2011, n. 0104309. In particolare, i Comuni e le Province che prevedono di conseguire, nel 2014, un differenziale positivo (o negativo) rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno, comunicano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché all’Anci e all’Upi regionali, entro il 15 ottobre, l’entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (o di cui necessitano) nell’esercizio in corso e le modalità di recupero (o di cessione) dei medesimi spazi nel biennio successivo. Agli Enti che hanno ceduto spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e di quelli attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
Anche al fine di consentire una migliore integrazione del sistema dei “Patti regionali”, la Circolare n. 6 chiarisce che la cessione di spazi finanziari a valere sul “Patto orizzontale” non è incompatibile con l’acquisizione degli stessi mediante i “Patti regionali verticali”.
“Patto nazionale verticale”
Per l’anno 2014, la quota del 50% del contributo complessivo assegnato alle Regioni dall’art. 1, comma 122, della Legge n. 228/12 (Euro 1.272 milioni) è distribuita, da ciascuna Regione, ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50% sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna Regione al Mef affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con Dm. Mef ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna che presentino un saldo obiettivo positivo. L’attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell’obiettivo.
“Patto nazionale orizzontale”
I Comuni possono fare ricorso al “Patto di stabilità interno orizzontale nazionale”, mediante il quale possono cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno assegnato, fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato per il Comparto comunale.
Più precisamente, i Comuni che nel 2014 prevedono di conseguire un differenziale positivo, o negativo, rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2014, al Mef l’entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere, o di cui necessitano, per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale nell’esercizio in corso (per gli Enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili anche per effettuare pagamenti relativi agli impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all’esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013).
Entro il medesimo termine, i Comuni possono variare le quote eventualmente già comunicate.
Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai Comuni cedenti, l’attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti, mentre nel caso in cui l’entità degli spazi finanziari ceduti superi l’ammontare di quelli richiesti, l’utilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale.
Il Comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti, mentre il Comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei 2 anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo.
La variazione dell’obiettivo in ciascun dei 2 anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione) nel 2014 (calcolata per difetto nel 2015 e per eccesso nel 2016).
La Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio 2014, aggiorna il Prospetto degli obiettivi dei Comuni interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo. La rimodulazione dell’obiettivo conseguente all’applicazione del meccanismo di compensazione orizzontale nazionale trova evidenza nella Fase n. 4-B del Modello di calcolo degli obiettivi programmatici.
Il rappresentante legale, il Responsabile del “Servizio Finanziario” e l’Organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli Enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all’esercizio 2014. In assenza di tale certificazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
“Patto regionale integrato”
L’art. 1, comma 505, della “Legge di stabilità 2014” pospone al 2015 l’avvio del cosiddetto “Patto regionale integrato” previsto dall’art. 32, comma 17, della Legge n. 183/11, che rappresenta un’evoluzione del “Patto regionalizzato”. Tale strumento, superando il meccanismo delle compensazioni verticali ed orizzontali, prevede la possibilità, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, di concordare direttamente con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, espressi in termini di saldo eurocompatibile, ossia conformi ai criteri contabili europei, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli Enti Locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle Autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell’Anci e dell’Upi regionali.
La norma prevede che la Regione o la Provincia autonoma che applica il “Patto integrato” risponde direttamente allo Stato del mancato raggiungimento degli obiettivi attraverso un maggior concorso nell’anno successivo a quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra l’obiettivo complessivo assegnato ed il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico dei singoli Enti responsabili del mancato rispetto del Patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun Ente.
L’applicazione del “Patto regionale integrato” è stata posticipata al 2015, non essendo disponibili le informazioni necessarie per il calcolo del saldo obiettivo delle Regioni al netto della gestione sanità in coerenza con i criteri europei e secondo le modalità previste dal Titolo II del Dlgs. n. 118/11.
Già con l’art. 20, del Dl. n. 98/11, è stata prevista la definizione di un nuovo “Patto di stabilità interno eurocompatibile” ai fini dell’individuazione delle entrate e delle spese da tener in considerazione. Le poste che determinano l’indebitamento netto dovranno essere registrate secondo il criterio della competenza economica, che si basa sul momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in cui la transazione avviene formalmente o dà luogo a flussi di fondi. In assenza di sistematiche ed ordinarie rilevazioni dei fatti di gestione secondo le regole della competenza economica, vengono assunti come riferimento il momento dell’impegno o del pagamento della spesa in relazione al criterio di classificazione (competenza giuridica o cassa) che, per la specifica natura della spesa, più si avvicina alle regole europee (Sec ’95).
La Circolare n. 6 quindi indica le principali modalità ritenute idonee per ricondurre al criterio della competenza economica (accrual), secondo il sistema “Sec ’95”, le singole poste di bilancio (per le entrate e per le spese), registrate dagli Enti territoriali, in vista della futura introduzione del “saldo eurocompatibile”.
Tempistica: “Patto regionale verticale”
– entro il 1° marzo: l’Ente Locale comunica ad Anci, Upi, Regione o Provincia autonoma di appartenenza, l’entità dei pagamenti che può effettuare nel corso dell’anno;
– entro il 15 marzo: Regioni e Province autonome comunicano al Mef, con riguardo a ciascun Ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
– entro il 15 marzo: la Regione comunica i nuovi obiettivi agli Enti Locali interessati dalla compensazione verticale.
Tempistica: “Patto regionale verticale incentivato”
– la norma non dispone un termine entro cui l’Ente Locale deve comunicare ad Anci, Upi, Regioni e Province autonome l’entità dei pagamenti che può effettuare nel corso dell’anno, e dunque, salvo diversa disposizione regionale, si ritiene che questo possa ritenersi in linea con l’ultima data utile per l’applicazione del “Patto incentivato”, ossia al 14 marzo;
– entro il 15 marzo: la Regione comunica al Mef, con riferimento a ciascun Comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Tempistica: “Patto nazionale verticale”
– entro il 10 aprile: ciascuna Regione comunica al Mef gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla quota del 50%, di cui al comma 123, art. 1, della Legge n. 228/12, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato;
– entro il 30 aprile: il Mef, con proprio Decreto, sentita la Conferenza Unificata, attribuisce, sulla base delle comunicazioni pervenute, gli spazi finanziari ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le Regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna che presentino un saldo obiettivo positivo.
Tempistica: “Patto nazionale orizzontale”
– entro il 15 giugno: il Comune che prevede di conseguire un differenziale positivo rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno può comunicare al Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto, l’entità degli spazi finanziari che è disposto a cedere;
– entro il 15 giugno: il Comune che prevede di conseguire un differenziale negativo rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno può richiedere, al Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto, spazi finanziari di cui necessita per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale;
– entro il 10 luglio: il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato aggiorna il Prospetto degli obiettivi dei Comuni interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo.
Tempistica: “Patto regionale orizzontale”
– entro il 15 ottobre: i Comuni e le Province comunicano alle Regioni e Province autonome l’entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere (o acquisire) nell’esercizio in corso e le modalità di recupero (o cessione) dei medesimi nel biennio successivo;
– entro il 31 ottobre: la Regione definisce e comunica ai propri Enti Locali il nuovo obiettivo annuale del Patto di stabilità interno;
– entro il 31 ottobre: la Regione comunica al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
Alcune precisazioni sui “Patti di solidarietà”
La Circolare n. 6 ribadisce che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei “Patti di solidarietà”, e che trovano evidenza nella riduzione degli obiettivi degli Enti Locali, sono attribuiti agli Enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione. Ne discende che l’obiettivo finale a cui ciascun Ente deve tendere è pari all’obiettivo che registra la diminuzione connessa con l’applicazione dei predetti “Patti di solidarietà”, peggiorato dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.
Monitoraggio
Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti inviano semestralmente, entro 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragionerai generale dello Stato, ossia quelle utili all’individuazione del saldo, espresso in termini di competenza mista, conseguito nell’anno di riferimento (accertamenti e impegni, per la parte corrente, e incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, nonché le altre esclusioni previste dalla norma).
Gli Enti in sperimentazione, ai fini del rispetto dell’art. 2, comma 3, del Dpcm. 28 dicembre 2011, adottano la classificazione delle entrate e delle spese di bilancio previste per la sperimentazione e quelle del Dpr. n. 194/96, quest’ultima classificazione utilizzata per inserire nel Modello del monitoraggio del Patto di stabilità.
Gli Enti Locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano inadempienti al Patto di stabilità interno comunicano alla Ragioneria generale dello Stato anche le informazioni relative alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione europea. Tale comunicazione è finalizzata alla disapplicazione della sanzione, di cui all’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11, che dispone la riduzione delle risorse finanziarie. Sono comunque applicate le restanti sanzioni, di cui al citato art. 31, comma 26, previste per gli Enti non rispettosi del Patto di stabilità interno.
La trasmissione dei dati semestrali del monitoraggio e, in generale, di tutte le informazioni relative al Patto di stabilità interno, deve avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it. I dati (sia di competenza che di cassa) del monitoraggio relativi al secondo semestre (dati annuali) devono essendo cumulati con quelli del primo semestre.
Certificazione
Prospetti allegati alla certificazione ed invio telematico
La certificazione attestante il rispetto del Patto di stabilità deve essere effettuata con invio telematico, con sottoscrizione digitale del rappresentante legale, del Responsabile del “Servizio Finanziario” e dei componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, e ha il valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta.
I Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, dopo aver verificato l’attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sono tenuti ad inviare,entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it, lerisultanze al 31 dicembre 2013 del Patto di stabilità interno.
I dati indicati nella certificazione del Patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell’anno di riferimento, e pertanto, l’Ente che approva il rendiconto di gestione con dati modificati deve rettificare, entro 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e inviare la nuova certificazione.
Ritardato invio della certificazione e nomina del Commissario ad acta
L’Ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al Patto di stabilità interno ed è assoggettato alle sanzioni di cui all’art. 31, comma 26, della Legge n. 183/11. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione (30 aprile) e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, verranno applicate solo le disposizioni di cui all’art. 31, comma 26, lett. d), della Legge n. 183/11 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo).
Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’Ente Locale della certificazione, il Presidente dell’Organo di revisione economico-finanziaria o il Revisore unico, in qualità di Commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento ed a trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi 30 giorni. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del Commissario ad acta, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, ferma restando l’applicazione delle sanzioni. Qualora la certificazione trasmessa a cura del Commissario ad acta attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, trovano applicazione le sole sanzioni di cui all’art. 31, comma 26, lett. b), e seguenti, della Legge n. 183/11, mentre nel caso in cui la certificazione commissariale attesti il mancato rispetto del Patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni.
Non sono accettate certificazioni inviate successivamente alla scadenza del predetto termine di 30 giorni previsto per gli adempimenti del Commissario ad acta. Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’Ente Locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 31, comma 26.
Obbligo di invio di una nuova certificazione
L’Ente Locale è tenuto, entro 60 giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno.
Per “peggioramento” devono intendersi le seguenti fattispecie:
- la nuova certificazione attesta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione;
- la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesta il mancato rispetto del Patto di stabilità interno;
- la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del Patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza tra saldo finanziario conseguito e obiettivo assegnato.
In caso di accertamento successivo della violazione del Patto di stabilità interno, gli Enti Locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione entro 30 giorni dall’accertamento della violazione.
Il rispetto dei termini di invio consente l’attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 122, della Legge n. 220/10, secondo cui il Mef, con apposito Decreto, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli Enti Locali soggetti al Patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo Decreto.
Mancato rispetto del Patto di stabilità interno
Le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno
Le misure di carattere sanzionatorio per gli Enti inadempienti al Patto di stabilità interno prevedono, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
a) riduzione del “Fondo di solidarietà comunale” e del “Fondo sperimentale di riequilibrio”
L’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11, assoggetta gli Enti Locali inadempienti, nell’anno successivo a quello del mancato rispetto del Patto di stabilità interno, alla riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del Patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Ue rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.
b) limite agli impegni per spese correnti
Non possono essere assunti impegni per spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.
c) divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti
I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno dell’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Costituiscono indebitamento le operazioni di cui all’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03.
La Circolare esemplifica in proposito alcune fattispecie. Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento.
d) divieto di procedere ad assunzioni di personale
E’ posto il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto, come è fatto divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.
e) riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza
E’ prevista la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell’art. 82 del Dlgs. n. 267/00, che vengono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010; tale riduzione si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010 (e quindi comprensivi anche della eventuale riduzione del 30% operata in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno del 2009). La sanzione in parola si applica agli Amministratori in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del Patto di stabilità interno.
Le sanzioni si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del Patto di stabilità interno.
Sanzioni connesse all’accertamento del mancato rispetto del Patto in un periodo successivo all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce
L’art. 31, commi 28 e 29, della Legge n. 183/11, disciplina le sanzioni nel caso in cui la violazione del Patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In tal caso, si applicano le sanzioni nell’anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del Patto di stabilità. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è applicata ai soggetti di cui all’art. 82 del Dlgs. n. 267/00 (Sindaco, Presidente di Provincia, Sindaco metropolitano, Presidenti dei Consigli comunali e provinciali, componenti degli Organi esecutivi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, ecc.), in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione del Patto di stabilità interno.
Gli Enti Locali devono comunicare l’inadempienza entro 30 giorni dall’accertamento della violazione del Patto di stabilità interno al Mef, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, corredata da una nuova certificazione delle risultanze delle poste di entrata e di spesa rilevanti ai fini della verifica del Patto di stabilità interno redatta in conformità con i prospetti appositamente predisposti per l’anno a cui si riferisce l’inadempienza.
Misure antielusive delle regole del Patto di stabilità interno
I commi 30 e 31 dell’art. 31 della Legge n. 183/11 introducono misure volte ad impedire comportamenti elusivi ai fini del rispetto della disciplina del Patto di stabilità interno da parte degli Enti Locali. La Circolare n. 6 indica che si configura una fattispecie elusiva del Patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. I contratti di servizio e degli altri atti posti in essere che si configurino elusivi delle regole del Patto di stabilità sono nulli.
La Circolare n. 6 esemplifica che l’elusione delle regole del Patto di stabilità interno realizzata attraverso l’utilizzo dello strumento societario si verifica quando le spese valide ai fini del Patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell’Ente per trovare evidenza in quello delle Società da esso partecipate e create con l’evidente fine di aggirare i vincoli del Patto medesimo. Appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l’Ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie, nonché l’illegittima traslazione di pagamenti dall’Ente a Società esterne partecipate, realizzate attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti.
Sanzioni pecuniarie sono poste a carico dei responsabili degli atti elusivi delle regole del Patto di stabilità interno o del rispetto artificioso dello stesso.
E’ assegnato alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti – qualora accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno sia stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive – il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:
1) agli Amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a 10 volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione;
2) al Responsabile del “Servizio Economico-finanziario”: fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
La Circolare prosegue esemplificando diverse fattispecie elusive:
– imputazione di poste in sezioni di bilancio – in entrata e in uscita – non rilevanti ai fini del Patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove;
– evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall’art. 179 del Dlgs. n. 267/00;
– imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell’esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio);
– nell’ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, sono da ritenersi elusive anche le operazioni poste in essere dagli Enti Locali con le proprie Società partecipate o con altri soggetti con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza giungere ad un’effettiva vendita del patrimonio.
L’attività di controllo della Corte dei conti
Il Dl. n. 174/12 ha potenziato il potere di controllo – in funzione collaborativa – della Corte dei conti sulla gestione degli Enti Locali previsto dall’art. 7, comma 7, della Legge n. 131/03, dall’art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/05 e dall’art. 11, della Legge n. 15/09.
L’art. 148-bis del Tuel rafforza il controllo già previsto per tali Enti dalle disposizioni sopra citate, ed infatti il comma 1 prevede che, ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, “le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli Enti Locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”, mentre il comma 2, sempre agli stessi fini, ”le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in Società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’Ente”. Pertanto, gli Enti Locali saranno tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma.
Laddove, all’esito della verifica condotta dalla competente Sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme per garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno, l’Ente interessato sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della Pronuncia di accertamento della Sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima al fine di consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sull’idoneità a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di inerzia dell’Ente Locale o di accertata inidoneità dei provvedimenti correttivi, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
La Corte dei conti mantiene il potere di vigilanza sull’autoapplicazione delle sanzioni in quanto, come previsto dal predetto art. 148-bis, accertato il mancato rispetto degli obiettivi, l’Ente interessato è tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nei termini previsti; occorre certamente che la Corte possa verificare che l’Ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori.
Il rispetto del Patto costituisce per gli Enti Locali un obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel corso dell’esercizio, rappresenta una grave irregolarità gestionale e contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o meno in sede di bilancio consuntivo.
La Circolare sostiene anche che il divieto di assunzione di nuovo personale operi anche nei confronti dell’Ente Locale che si trovi nella condizione attuale di non rispettare il Patto di stabilità interno, in quanto diversamente si determinerebbe un aggravamento della propria situazione finanziaria
Riguardo al problema della coerenza della gestione in esercizio provvisorio del bilancio con gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno, la Circolare Mef ritiene utile segnalare quanto espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con la Delibera n. 23/13 sul rispetto della verifica degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno, pur in carenza di un formale bilancio approvato, al fine di governare la spesa corrente, evitando così di penalizzare i pagamenti in conto capitale e, quindi, gli investimenti dell’Ente.
Allegati alla Circolare esplicativa del Patto 2014-2016
Alla Circolare sono allegati gli schemi semplificativi, che saranno pubblicati sul sito web, e di seguito elencati:
– Allegati “OB/14/P”, “OB/14/C” per l’individuazione degli obiettivi 2014-20165, rispettivamente, per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. Il Modello per il calcolo automatico degli obiettivi programmatici 2014-2016 è disponibile sul sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto anche in formato excel;
– Allegato “Accesso wd/14”, con le istruzioni sulle modalità di accesso al sistema web, che indica i requisiti per l’accesso all’applicazione web, per l’abilitazione di una nuova utenza, per le modifiche anagrafiche e per la richiesta di disabilitazione delle vecchie utenze.
Le funzionalità del Sistema informatico “Monitoraggio Patto di Stabilità Interno” e il loro utilizzo, sono descritte nel “Manuale Utente” rintracciabile sul sito web. Eventuali chiarimenti o richieste di supporto di natura strettamente tecnica ed informatica possono essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica: assistenza.cp@tesoro.it.
Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della Circolare
In ultimo, richieste di chiarimenti devono pervenire esclusivamente via e-mail:
– per gli aspetti generali e applicativi del Patto, all’indirizzo pattostab@tesoro.it;
– per quesiti di natura tecnica ed informatica, all’indirizzo assistenza.cp@tesoro.it; per le urgenze è possibile contattare i numeri telefonici 06-4761.2375/2125/2782 nell’orario 8.00-13.00/14.00-18.00;
– per quesiti in materia di personale correlati al Patto, all’indirizzo drgs.igop.ufficio14@tesoro.it;
– per chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli indirizzi protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@protezionecivile.it.
di Calogero Di Liberto e Giuseppe Vanni
[1] Come sostituito dal comma 5 dell’art. 7 del Dlgs. n. 149/11 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 438, della Legge n. 228/12 (a decorrere dal 1° gennaio 2013) e, da ultimo, dall’art. 1, comma 545, lett. a), b) e c), della Legge n. 147/13, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
[2] Comma inserito dall’art. 1, comma 534, lett. d), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.







