Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21440 del 31 luglio 2024
Un dipendente turnista di un’Azienda sanitaria ha presentato ricorso al Tribunale per far riconoscere il suo diritto a ricevere i buoni pasto per ogni turno lavorativo che supera le 6 ore.
Il lavoratore ha sottolineato che gli spettano i buoni pasto poiché non ha la possibilità di usufruire della Mensa aziendale, sia perché non può interrompere il servizio di assistenza, sia perché non è disponibile un Servizio “Mensa” durante i turni serali. La Suprema Corte ha chiarito che il diritto a ricevere i buoni pasto non ha natura retributiva, ma rappresenta un beneficio di carattere assistenziale. Questo diritto è legato al rapporto di lavoro solo in modo occasionale e ha lo scopo di bilanciare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore. Proprio per questa sua natura, il diritto ai buoni pasto è strettamente connesso alle disposizioni previste dalla Contrattazione collettiva. L’interpretazione combinata delle norme contrattuali del Settore sanitario e dell’art. 8 del Dlgs. n. 66/2003, che regola il diritto alla pausa, permette di riconoscere legittimamente il diritto alla mensa (o, in alternativa, al buono pasto) ai dipendenti che lavorano per più di 6 ore al giorno. Pertanto, il diritto alla mensa (o al buono pasto) è strettamente legato al diritto alla pausa. In base a questo quadro normativo, i Giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato dall’Azienda sanitaria, confermando il diritto del lavoratore a ricevere i buoni pasto richiesti. In conclusione, il consumo del pasto è collegato alla pausa lavorativa e si svolge durante quest’ultima. Quando previsto dalla contrattazione collettiva, il diritto alla Mensa (o al Servizio sostitutivo con l’erogazione del buono pasto) si attiva ogni volta che il dipendente svolge un turno di lavoro che supera le 6 ore.


