Corte dei conti Veneto, Sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025
Nella Sentenza in epigrafe indicata, l’oggetto della controversia riguarda la richiesta del ricorrente di annullare o dichiarare illegittima la comunicazione dell’Inps di riliquidazione della pensione anticipata “quota 100”. La riliquidazione è stata disposta per l’incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi percepiti dal ricorrente per attività di collaborazione sportiva dilettantistica, in applicazione dell’art. 14, comma 3, del Dl. n. 4/2019. L’Inps ha richiesto al ricorrente la restituzione di 29.752,80 euro, corrispondenti alle rate di pensione percepite dal 2023 al 2024. Il ricorrente sostiene che i redditi percepiti, essendo compensi sportivi non soggetti a imposizione fiscale per il loro importo limitato, non dovrebbero essere considerati incompatibili con il trattamento pensionistico. Ritiene inoltre sproporzionata la richiesta di restituzione dell’intero importo pensionistico rispetto al reddito percepito, e chiede, in via subordinata, il ricalcolo dell’indebito limitatamente ai mesi di effettiva percezione del compenso. L’Inps, invece, difende la legittimità del proprio operato, sostenendo che i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa non rientrano tra le eccezioni di cumulabilità previste dalla normativa vigente. Nella Sentenza in epigrafe indicata, il ricorrente aveva presentato ricorso al Giudice per l’annullamento della decisione con cui l’Ente previdenziale aveva ricalcolato la sua pensione anticipata “quota 100”, chiedendogli di restituire quasi 30.000 euro. Secondo il ricorrente, questa richiesta risultava ingiustificata perché basata su compensi modesti, pari a 3.600 euro totali, ricevuti per una collaborazione sportiva dilettantistica con una Società affiliata a una federazione calcistica, dove ha svolto il ruolo di allenatore di una squadra giovanile. Tali compensi, inferiori alla soglia dei 5.000 euro, non risultavano soggetti né a tassazione né a contributi previdenziali. Pertanto, il ricorrente sosteneva che l’attività svolta non costituisse un effettivo ritorno al lavoro né ha impatti sul sistema pensionistico, con la conseguente non applicabilità del divieto di cumulo previsto dalla legge. Inoltre, la sanzione risulterebbe sproporzionata rispetto ai redditi percepiti e la norma applicata non prevederebbe la perdita integrale della pensione in casi simili. La Sezione ha, innanzitutto, chiarito che in questo tipo di processo non si valuta la legittimità dell’atto amministrativo, ma l’esistenza o meno del diritto alla pensione. Nel merito, Il Collegio giudicante ha ritenuto che l’attività sportiva svolta non rappresenti un reale reinserimento nel mercato del lavoro, né abbia prodotto effetti sul piano previdenziale. La collaborazione è di tipo occasionale, legata al contesto del dilettantismo sportivo, e non paragonabile a un lavoro subordinato o autonomo continuativo. Poiché il compenso è inferiore ai 5.000 euro e non genera obblighi contributivi, non ci sono le condizioni per applicare il divieto di cumulo. Anche se la classificazione fiscale di questi redditi è cambiata, ciò non modifica la loro natura rispetto al mercato del lavoro. La Sezione sottolinea che attività di questo tipo non fanno perdere nemmeno l’indennità di disoccupazione, confermando quindi che non incidono sulla pensione “quota 100”. Di conseguenza, è stato affermato il principio secondo cui i compensi sportivi dilettantistici, se di importo limitato e privi di obblighi contributivi, sono compatibili con la pensione anticipata. Il ricorso, pertanto è stato accolto con contestuale condanna dell’Ente previdenziale alla restituzione delle somme eventualmente trattenute. In conclusione, la Sezione stabilisce che compensi sportivi dilettantistici occasionali e di modesto valore, privi di effetti sul sistema previdenziale, non fanno scattare il divieto di cumulo con la pensione “quota 100”.


