L’art. 35 del nuovo Ccnl. Funzioni locali ha introdotto un istituto del tutto nuovo e applicabile a partire dal 22 maggio 2018: si tratta dei permessi riconosciuti nelle ipotesi di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche nel limite massimo di 18 ore annue, fruibili sia a giornate che su base oraria.
L’Aran in proposito ha fornito i primi chiarimenti con gli Orientamenti applicativi Cfl2 e Cfl3 relativamente al contingentamento dei permessi per l’anno 2018 ed al frazionamento dei permessi per periodi inferiori all’ora intera.
Il primo quesito è emerso dall’esigenza di chiarire se le 18 ore all’anno dovessero essere riproporzionate
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