Nella Delibera n. 121 del 14 settembre 2018 della Corte dei conti Abruzzo, un Sindaco ha chiesto se gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali contemplati dalla Contrattazione collettiva nazionale possano essere esclusi dal computo della spesa per il personale a tempo determinato ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10. La Sezione statuisce che poiché la carenza di discrezionalità dell’Amministrazione nel “riconoscere” gli emolumenti aventi origine nei cd. “rinnovi contrattuali” ovvero il loro essere non affatto riconducibili ad una “volontà” dell’Ente Locale finalizzata ad espandere la spesa per il personale, non può che determinare l’esclusione della computabilità di tali oneri nel limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010.