di Carolina Vallini
Tar Roma, Sentenza n. 8955 del 6 maggio 2024
Nel caso in esame, una Società specializzata nella progettazione, produzione, installazione su strada e noleggio di impianti pubblicitari ha presentato una richiesta al Comune per l’autorizzazione all’installazione di 7 impianti pubblicitari. Il Comune ha respinto la richiesta, citando l’art. 13, comma 2, del Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari, che vieta nuove autorizzazioni nel Centro abitato senza una nuova programmazione dell’uso del territorio.
La Società ha contestato questo diniego, sostenendo che il Regolamento non è stato attuato per molti anni e che il divieto contenuto nell’art. 13, comma 2, è illegittimo poiché limita ingiustificatamente l’autonomia privata.
I Giudici hanno rilevato che l’art. 36, comma 8, del Dlgs. n. 507/1993, riprodotto nell’art. 13, comma 2 del Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari, prevede un divieto per i Comuni di autorizzare l’installazione di nuovi impianti pubblicitari fino all’approvazione del Regolamento comunale e del “Piano generale degli impianti” previsto dall’art. 3 dello stesso Decreto legislativo. I Giudici osservano che alcune Pronunce giudiziarie sostengono che il divieto contenuto nell’art. 36, comma 8, debba essere interpretato in relazione al diritto di iniziativa economica (art. 41 della Costituzione) e alla protezione assicurata dall’art. 2, commi 2 e 3, della Legge n. 241/1990. Secondo questo orientamento, il Comune deve stabilire un termine entro cui concludere ogni tipo di procedimento, fissando in via suppletiva un termine di 30 giorni, oltre i quali l’Amministrazione diviene inadempiente. Di conseguenza, è stato ritenuto illegittimo il diniego di autorizzazione da parte del Comune, affermando l’obbligo dell’amministrazione di esaminare nel merito le istanze di autorizzazione alla luce della normativa vigente.
Tuttavia, il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 7790/2023, ha interpretato la norma nel senso che il divieto di rilascio delle autorizzazioni opera fino all’approvazione del regolamento comunale e del piano generale degli impianti. Questa interpretazione assicura la parità di condizioni per tutti i soggetti interessati all’installazione di impianti pubblicitari e garantisce la certezza dei tempi di approvazione degli atti generali. Inoltre, tutela la libertà di iniziativa economica privata tramite il ricorso contro il silenzio inadempimento del Comune. Tale interpretazione è in linea con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 355/2002, che ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 8, in quanto protegge adeguatamente il diritto di iniziativa economica e impedisce l’autorizzazione di impianti pubblicitari in assenza di pianificazione territoriale.
In conclusione, nel caso specifico, poiché il Comune non ha mai approvato il “Piano generale degli impianti pubblicitari”, le autorizzazioni richieste non potevano essere rilasciate, essendo tale “Piano” un presupposto indispensabile. In assenza di precise scelte pianificatorie, l’attività autorizzatoria non può essere coerente con l’esigenza di un’equilibrata protezione dei vari interessi coinvolti.