Pignoramento: è nullo in caso di mancato assolvimento dell’onere della prova

Nella Sentenza n. 776/02/14 del 17 aprile 2014, della Ctr Bologna, Equitalia non ha fornito la prova della notifica al contribuente delle cartelle esattoriali impugnate. Il mancato assolvimento dell’onere della prova deriva dalla sola allegazione della copia dell’avviso di ricevimento. L’Agente della riscossione, inoltre, non ha nemmeno fornito la prova che le cartelle oggetto del giudizio fossero allegate all’atto di pignoramento, come previsto dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 241/90.

Le citate mancanze comportano il venir meno di atti essenziali dell’atto di pignoramento e, pertanto, comportano la sua nullità, in quanto illegittimo.
Inoltre, i Giudici hanno sottolineato, tenuto conto che l’atto di pignoramento è riconducibile ai beni strumentali del contribuente, che il Dl. n. 69/13 ha fissato il principio di impignorabilità della citata categoria di beni, di conseguenza l’atto emesso dal concessionario della riscossione potrebbe essere annullato. Con riferimento all’onere della prova della strumentalità dei beni oggetto dell’atto di pignoramento, i Giudici hanno puntualizzato che ricade in capo al contribuente.