Come si apprende da una Notizia pubblicata in data 17 aprile 2026 sul sito della Struttura “Pnrr” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state emanate le Linee-guida “Pnrr” per la conclusione degli Interventi e la rendicontazione finale di Target e Milestone.
“Le Linee-guida ‘Pnrr’, adottate in attuazione di quanto deliberato dalla Cabina di regia del 28 gennaio 2026, risultano strategiche per supportare concretamente i Comuni e gli altri Soggetti attuatori nell’ultimo miglio del ‘Piano’ e per fornire agli stessi indicazioni pratiche, modalità operative e modulistica semplificata per certificare la positiva ultimazione degli Interventi e per conseguire gli obiettivi connessi alla decima e ultima rata”, ha commentato il Ministro per gli Affari europei, il “Pnrr” e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti.
“Per agevolare gli Enti territoriali – ha proseguito Foti – anche sulla base di quanto rappresentato nel corso delle numerose sedute delle Cabine di coordinamento presso le Prefetture e di quanto previsto dal Decreto-legge ‘Pnrr’ n. 19/2026, convertito in legge lo scorso 15 aprile, viene allineato al 30 giugno 2026 il termine per l’ultimazione degli Interventi, al fine di consentire alle Amministrazioni titolari di rispettare la data del 31 agosto 2026 per la finalizzazione di tutta la documentazione rilevante ai fini della rendicontazione, come indicato dalla Commissione Europea”.
Al fine di semplificare ulteriormente le attività di rendicontazione finale, sono stati allegati alle Linee-guida il Modello di certificato di ultimazione lavori e il Modello di regolare esecuzione/fornitura.
Di seguito i principali elementi di interesse per gli Enti Locali.
Scadenze: confermato il termine del 30 giugno 2026
Le Linee-guida chiariscono in modo definitivo che:
- tutti gli interventi “Pnrr” devono essere conclusi entro il 30 giugno 2026, anche quelli originariamente previsti con scadenza al T1 2026 (31 marzo), ora ricondotti al termine unico;
- il termine è prevalente su Atti, Convenzioni o Decreti eventualmente difformi;
- resta il termine europeo del 31 agosto 2026 per la finalizzazione della rendicontazione da parte delle Amministrazioni titolari.
Per gli Interventi finanziati con Bandi 2024-2025 è prevista maggiore flessibilità, con possibilità di completamento fino al 31 agosto 2026, termine comunque inderogabile.
È inoltre ammessa, in casi eccezionali e motivati, una proroga oltre il 30 giugno, ma sempre entro il 31 agosto 2026.
Certificazione finale
Le Linee-guida individuano nel:
- Certificato di ultimazione dei lavori, oppure
- Certificato di regolare esecuzione/fornitura o verifica di conformità,
l’evidenza documentale essenziale per dimostrare il raggiungimento dei Target “Pnrr”.
La mancata produzione o la non conformità di tali certificazioni comporta:
- impossibilità di validare il Target;
- esclusione della spesa dal finanziamento “Pnrr”
Contenuti minimi dei Certificati e semplificazioni
Vengono standardizzati i contenuti minimi dei Certificati, tra cui:
- identificazione dell’Intervento (Missione, Componente, Investimento);
- riferimenti contrattuali (“Cup”, “Cig”, importo);
- data di emissione;
- sottoscrizione di Dl/Dec, Operatore economico, e visto del Rup.
Tra le principali semplificazioni:
- validità dei Certificati già caricati su “ReGiS”, se conformi;
- possibilità di integrazione documentale senza duplicazioni;
- possibilità per il Rup di attestare elementi mancanti in caso di difficoltà a raccogliere tutte le firme.
Rilevanza della data del Certificato (e lavori residuali)
Elemento di particolare rilievo operativo:
- fa fede esclusivamente la data di emissione del Certificato, ai fini del rispetto delle scadenze “Pnrr”;
- eventuali lavorazioni residuali (max 60 giorni) non incidono sulla validità del Certificato.
Questo chiarimento risolve uno dei principali nodi applicativi per gli Enti attuatori.
Rapporto con collaudo e documentazione già disponibile
Le Linee-guida precisano che:
- il Certificato di collaudo, se già presente su “ReGiS”, è sufficiente e assorbe il Certificato di ultimazione lavori;
- analogamente, il Certificato di regolare esecuzione può sostituire il collaudo nei casi previsti.
Caricamento su “ReGiS”
Sono fissati termini operativi molto ravvicinati:
- 5 giorni per il caricamento del Certificato e della documentazione principale;
- 15 giorni per la documentazione integrativa (es. “Dnsh”).
Il rispetto di tali tempistiche è essenziale per garantire la validazione dei Target e la tracciabilità delle informazioni.
Distinzione tra rendicontazione fisica e finanziaria
Le Linee-guida ribadiscono un Principio chiave:
- la certificazione di ultimazione lavori riguarda la rendicontazione dei Target (performance);
- la rendicontazione finanziaria segue una procedura distinta, autonoma e successiva.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano a un’ampia gamma di Investimenti “Pnrr” rilevanti per gli Enti Locali, tra cui:
- Edilizia scolastica e Asili nido;
- “Rigenerazione urbana” e “Pinqua”;
- Ciclovie e Trasporto pubblico;
- Gestione rifiuti e Infrastrutture idriche;
- Interventi sociali e Inclusione.




