“Pnrr”: normativa applicabile agli affidamenti

Tar Roma, Sentenza n. 14366 del 15 luglio 2024

Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda gli appalti “Pnrr” ai quali non si applica il nuovo “Codice”. I Giudici chiariscono che il regime giuridico applicabile agli affidamenti finanziati con i fondi del “Pnrr” e del “Pnc” è determinato dagli artt. 225, comma 8, e 226, commi 1 e 2 del Dlgs. n. 36/2023. In particolare, l’art. 225 prevede che per le procedure di affidamento e i contratti relativi a investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse del “Pnrr” e del “Pnc”, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni del Dl. n. 77/2021 e del Dl. n. 13/2023, oltre alle normative specifiche finalizzate a facilitare la realizzazione degli obiettivi del “Pnrr” e del “Pnc”. L’art. 226 stabilisce l’abrogazione del Dlgs. n. 50/2016 a partire dal 1° luglio 2023, applicandosi tale Decreto solo ai procedimenti in corso ovvero a quelli avviati prima di tale data. Pertanto, l’interpretazione congiunta di queste disposizioni porta a ritenere che la deroga per le procedure di affidamento finanziate con risorse del “Pnrr” e del “Pnc” rispetto alla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 36/2023 è dovuta alla loro natura speciale e alla necessità di una rapida e efficace esecuzione delle opere relative. La disciplina del Dlgs. n. 77/2021 deve essere applicata in modo completo, anche per le procedure avviate dopo il 1° luglio 2023. La continuità delle disposizioni del Dlgs. n. 77/2021 include anche i riferimenti e i richiami al Dlgs. n. 50/2016 e ai relativi strumenti attuativi. Di conseguenza, le normative speciali per le opere del “Pnrr” continuano ad applicarsi integralmente anche dopo il 1° luglio 2023. Pertanto, la procedura in esame, pur essendo stata indetta dopo tale data, resta soggetta al Dlgs. n. 77/2021 e ai relativi richiami al Dlgs. n. 50/2016, senza applicazione delle disposizioni del nuovo “Codice dei contratti”.