Tar Roma, Sentenza n. 14366 del 15 luglio 2024
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda gli appalti “Pnrr” ai quali non si applica il nuovo “Codice”. I Giudici chiariscono che il regime giuridico applicabile agli affidamenti finanziati con i fondi del “Pnrr” e del “Pnc” è determinato dagli artt. 225, comma 8, e 226, commi 1 e 2 del Dlgs. n. 36/2023. In particolare, l’art. 225 prevede che per le procedure di affidamento e i contratti relativi a investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse del “Pnrr” e del “Pnc”, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni del Dl. n. 77/2021 e del Dl. n. 13/2023, oltre alle normative specifiche finalizzate a facilitare la realizzazione degli obiettivi del “Pnrr” e del “Pnc”. L’art. 226 stabilisce l’abrogazione del Dlgs. n. 50/2016 a partire dal 1° luglio 2023, applicandosi tale Decreto solo ai procedimenti in corso ovvero a quelli avviati prima di tale data. Pertanto, l’interpretazione congiunta di queste disposizioni porta a ritenere che la deroga per le procedure di affidamento finanziate con risorse del “Pnrr” e del “Pnc” rispetto alla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 36/2023 è dovuta alla loro natura speciale e alla necessità di una rapida e efficace esecuzione delle opere relative. La disciplina del Dlgs. n. 77/2021 deve essere applicata in modo completo, anche per le procedure avviate dopo il 1° luglio 2023. La continuità delle disposizioni del Dlgs. n. 77/2021 include anche i riferimenti e i richiami al Dlgs. n. 50/2016 e ai relativi strumenti attuativi. Di conseguenza, le normative speciali per le opere del “Pnrr” continuano ad applicarsi integralmente anche dopo il 1° luglio 2023. Pertanto, la procedura in esame, pur essendo stata indetta dopo tale data, resta soggetta al Dlgs. n. 77/2021 e ai relativi richiami al Dlgs. n. 50/2016, senza applicazione delle disposizioni del nuovo “Codice dei contratti”.






