Nella Delibera n. 83 del 10 maggio 2021 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto se sia possibile, pur essendo trascorso il termine per adeguare la disciplina relativa alle indennità di Posizione organizzative stabilite dal Ccnl., utilizzare le capacità assunzionali (in caso di Ente virtuoso), derivanti dal maggiore spazio concesso dal Dl. n. 34/2019, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla pesatura della Posizione organizzativa dell’Area “Affari generali”, esistente alla data di entrata in vigora del Ccnl. “Funzioni locali”, stante il fatto che la Posizione organizzativa di cui trattasi era già stata prevista nel Regolamento degli Uffici e Servizi approvato dall’Ente in data 18 aprile 2019 e che l’importo attualmente previsto nel “Fondo” per le posizioni organizzative, relativo al salario accessorio corrisposto al Segretario in qualità di titolare dell’Area “Affari generali”, non permette di rispettare l’importo minimo attribuibile ai sensi del vigente Ccnl. “Funzioni locali”. Il riferimento all’utilizzo delle capacità assunzionali “per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla pesatura della Posizione organizzativa dell’Area ‘Affari generali’, esistente alla data di entrata in vigore del Ccnl. ‘Funzioni locali’”, va ricondotto alla norma di cui all’art. 11-bis comma 2 del Dl. n. 135/2018, articolo inserito in sede di conversione con Legge n. 12/2019. Tale norma ha la funzione di evitare che l’eventuale incremento, per effetto dell’introduzione del nuovo Ccnl. “Funzioni locali”, delle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative esistenti possa comportare il superamento del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 (secondo cui l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016). La Sezione chiarisce che deve escludersi che l’art. 11-bis comma 2 del Dl. n. 135/2018 abbia introdotto, in via generale, la possibilità di utilizzare risorse connesse ad eventuali capacità assunzionali per il finanziamento del trattamento accessorio delle Posizioni organizzative di cui al nuovo Ccnl. “Funzioni locali”. La norma infatti ha carattere derogatorio rispetto al limite previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017. In tal senso, l’art 11-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018 consente una deroga alla disposizione appena ricordata, per i Comuni privi di dirigenza, disponendo che l’invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di Posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e seguenti del Ccnl. relativo al Comparto “Funzioni locali”, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del Contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente alle Posizioni già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del Ccnl. in parola. Il differenziale da escludere dal computo di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle Posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006.




