Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11353 del 30 aprile 2025
La controversia in esame originava dalla richiesta, avanzata da un dipendente pubblico, di ottenere il riconoscimento del diritto a ricoprire una posizione organizzativa in un Ente Locale per un determinato periodo. Il lavoratore sosteneva che la mancata conferma del suo incarico fosse illegittima, soprattutto in assenza di una motivazione adeguata, e chiedeva anche il pagamento delle relative differenze retributive. I Giudici di merito hanno respinto la domanda, affermando che il dipendente non aveva alcun diritto alla conferma o al rinnovo di un incarico di posizione organizzativa, anche se già precedentemente ricoperto. Secondo il Contratto collettivo applicabile, tali incarichi sono temporanei, affidati su base discrezionale e devono essere conferiti o rinnovati con atto motivato. Tuttavia, non esiste un obbligo giuridico in capo all’Amministrazione di procedere al rinnovo, neanche in caso di esito positivo dell’incarico precedente.
La Suprema Corte ha confermato questa impostazione, chiarendo che l’assegnazione e il rinnovo delle posizioni organizzative sono decisioni discrezionali del datore di lavoro pubblico, da esercitarsi nel rispetto delle procedure previste dal contratto e dei principi di correttezza e buona fede, ma non costituiscono un diritto soggettivo del dipendente. L’incarico decade alla scadenza naturale e non occorre un atto motivato di revoca, a meno che non venga interrotto anticipatamente. Inoltre, i Giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibili le ulteriori censure sollevate dal ricorrente, in quanto formulate in modo impreciso o prive di riferimenti concreti, agli atti del giudizio. La Corte ha, infine, rilevato che non vi è stata alcuna violazione del diritto alla motivazione, poiché i Giudici di merito, hanno esposto in modo chiaro le ragioni della decisione. In conclusione, la Suprema Corte ha ribadito che non esiste un diritto alla conferma o al rinnovo automatico degli incarichi di posizione organizzativa nella Pubblica Amministrazione. Tali incarichi sono conferiti a discrezione dell’ente, nel rispetto delle regole contrattuali e dei principi generali, ma senza che ciò generi un diritto alla prosecuzione o al risarcimento in caso di mancato rinnovo.