Anci ha pubblicato una Nota di aggiornamento sulle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di “Partenariato pubblico privato” (“Ppp”) e “Project financing”, alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 5 febbraio 2026 (Causa C-810/24), che ha dichiarato incompatibile con il Diritto UE il diritto di prelazione del Promotore.
Secondo quanto evidenziato nella Nota e come oramai risaputo, il meccanismo previsto dall’art. 193 del Dlgs. n. 36/2023 (“Codice dei Contratti pubblici”) – che consentiva al Promotore di adeguare la propria offerta a quella migliore e ottenere la concessione – risulta in contrasto con i Principi europei di parità di trattamento, trasparenza e concorrenza.
La Corte di giustizia ha infatti ritenuto che tale istituto limiti la partecipazione degli Operatori economici e disincentivi il confronto competitivo, incidendo negativamente sulla libertà di stabilimento e sulla reale contendibilità delle gare.
Il tema si inserisce nell’ambito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea l’8 ottobre 2025 nei confronti dell’Italia, per la non conformità di alcune disposizioni del “Codice dei Contratti pubblici” (Dlgs. n. 36/2023) alle Direttive UE.
Tra i profili contestati figurano:
- la mancanza di criteri di aggiudicazione chiari e predeterminati nelle operazioni di “Project financing”;
- l’insufficiente pubblicità a livello europeo;
- il diritto di prelazione del promotore, ritenuto distorsivo della concorrenza.
La conseguenza principale della Pronuncia è l’obbligo, per le Amministrazioni e i Giudici nazionali, di disapplicare la norma interna incompatibile con il Diritto dell’Unione.
Ne deriva che:
- il diritto di prelazione non può più essere previsto nei nuovi Bandi;
- se già previsto, non può essere esercitato;
- il suo eventuale utilizzo comporta un vizio radicale dell’aggiudicazione.
Le indicazioni trovano conferma anche nelle Deliberazioni n. 14 e 15/2026 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, che ribadiscono l’obbligo di disapplicazione anche per le procedure in corso, escludendo al contempo profili di colpa grave per gli Enti che si adeguano al Diritto UE.
La Nota Anci evidenzia rilevanti effetti operativi per gli Enti Locali, differenziati in base allo stato delle procedure:
- Gare da avviare: esclusione totale della prelazione;
- procedure in corso: obbligo di informare i partecipanti e proseguire senza prelazione;
- Bandi già pubblicati: possibile annullamento in autotutela e ripubblicazione;
- aggiudicazioni non definitive: riesame degli esiti;
- contratti già stipulati: salvezza dei rapporti consolidati, con eventuali valutazioni caso per caso.
Resta fermo il diritto del Promotore al rimborso delle spese di progettazione, entro il limite del 2,5% dell’investimento.
Anci segnala inoltre alcune possibili linee di intervento per garantire la sostenibilità del Modello di partenariato ad iniziativa privata, nel rispetto del diritto europeo:
- rafforzamento del “dialogo competitivo”;
- introduzione di criteri premiali per il Promotore in fase di Gara;
- incremento del rimborso delle spese di progettazione;
- revisione complessiva della disciplina del “Project financing”.
La disapplicazione del diritto di prelazione segna un passaggio rilevante per il Sistema del “Partenariato pubblico privato”, imponendo alle Amministrazioni una revisione delle prassi operative.
Per gli Enti Locali, si tratta di un adeguamento immediato e necessario, volto a garantire la conformità delle procedure ai Principi europei e a prevenire contenziosi e responsabilità, in un quadro normativo in evoluzione.


