Predisposizione e approvazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica: la competenza è della Giunta provinciale

Nella Sentenza n. 226 del 21 giugno 2016 del Tar Abruzzo, i Giudici si esprimono sul Piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale in questione per l’anno scolastico 2015-2016, predisposto ed approvato dal Consiglio provinciale, dopo una serie di incontri con gli Enti Locali, le Rappresentanze sindacali e gli altri soggetti istituzionali interessati, fatto proprio con apposita Delibera dalla Giunta regionale e fatto confluire nel Piano regionale della rete scolastica.

Prevedendo inoltre l’accorpamento tra 2 Istituti tecnici, il Piano ha delle ripercussioni sulla posizione dei Professori delle 2 Scuole nell’ambito della graduatoria interna d’istituto. I Giudici abruzzesi statuiscono che l’atto con cui la Giunta provinciale adotta il Piano costituisce mera attuazione delle indicazioni fornite dalla Regione e neppure può essere ascrivibile al novero degli atti fondamentali di competenza consiliare di cui all’art. 42, comma 2, del Dlgs. n. 267/00, con la conseguenza che esso deve essere ricompreso tra le competenze residuali della Giunta previste dall’art. 48, comma 2 del Tuel.

Pertanto, l’impugnata Deliberazione della Giunta regionale è basata su un Piano di dimensionamento adottato da un Organo provinciale incompetente, Piano la cui illegittimità si riverbera sull’impugnata Deliberazione di approvazione del Piano regionale di dimensionamento. In conclusione, la predisposizione e l’approvazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica è di competenza della Giunta provinciale e non del Consiglio provinciale. Inoltre, se il Piano prevede l’accorpamento di 2 Istituti, i Professori che nell’ambito della graduatoria interna d’Istituto sono divenuti soprannumerari sono legittimati ad impugnare il Provvedimento.