Prescrizione della riscossione tributaria e applicazione del Principio di scissione degli effetti della notifica

Corte di Cassazione, Sentenza n. 29854 del 20 novembre 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, il contribuente chiede di annullare una Sentenza che ha rigettato il suo appello, confermando la legittimità dell’ingiunzione di pagamento emessa per la riscossione della tassa automobilistica relativa all’anno 2012. In particolare, il ricorrente sostiene che l’obbligazione tributaria si sia estinta per prescrizione triennale, in base alla normativa applicabile (art. 5 del Dl. n. 953/1982). La prescrizione, secondo la sua tesi, sarebbe maturata poiché l’ingiunzione di pagamento è stata notificata oltre il termine triennale decorrente dalla definitività dell’avviso di accertamento notificato il 21 aprile 2015 e divenuto definitivo il 21 giugno 2015.

La Ctr, tuttavia, ha ritenuto non applicabile questa tesi, affermando che il termine triennale per la riscossione delTtributo decorre dal compimento del terzo anno successivo all’atto interruttivo (l’avviso di accertamento) e non dalla sua definitività. Inoltre, ha applicato il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, considerando la data di spedizione dell’ingiunzione per la verifica della tempestività della notifica.

Il contribuente, contesta questa interpretazione e richiede alla Corte di Cassazione di accogliere la sua tesi e annullare la Sentenza impugnata.

La Suprema Corte chiarisce che il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica per determinare il momento perfezionativo della notifica: per il notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario o all’Ufficio postale; per il destinatario, al momento in cui l’atto viene ricevuto. Tuttavia, per quanto riguarda i termini di prescrizione relativi agli atti di riscossione (come l’ingiunzione di pagamento), il termine triennale decorre dalla definitività dell’atto impositivo (ossia dalla scadenza del termine per impugnare, generalmente 60 giorni).

Nel caso in esame, la notifica dell’ingiunzione di pagamento è stata tardiva, essendosi perfezionata il 2 gennaio 2019, mentre il termine triennale era scaduto in precedenza, calcolato a partire dal 21 giugno 2015 (data di definitività dell’avviso di accertamento).

La Suprema Corte conclude che, in base alla disciplina applicabile, la riscossione risulta prescritta.

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