Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13273 dell’8 maggio 2026
La vicenda nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle riguardanti imposte, recuperi fiscali e tasse automobilistiche riferite a più annualità. La parte contribuente sosteneva che l’atto fosse illegittimo per vari motivi, incompetenza territoriale dell’agente incaricato della riscossione, mancanza di adeguata motivazione dell’intimazione per mancata allegazione delle cartelle richiamate e, soprattutto, prescrizione dei crediti per assenza di validi atti interruttivi.
L’Agente della riscossione si difendeva sostenendo che il ricorso fosse tardivo e che, nel tempo, fossero stati notificati atti idonei a interrompere la prescrizione, come iscrizioni ipotecarie, preavvisi di


