Nella Delibera n. 76 del 16 maggio 2018 della Corte dei conti Puglia, viene chiesto un parere in merito alla possibilità di corrispondere gettoni di presenza ai Presidenti dei Gruppi consiliari per le sedute dedicate esclusivamente alla revisione dello Statuto comunale.
La Sezione osserva che, nell’attuale quadro normativo, l’art. 82, comma 2, del Dlgs. n. 267/00 prevede che “i Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni”, ma tale norma – precisa la Sezione – non è suscettibile di interpretazione estensiva fino a ricomprendervi la Conferenza dei Capigruppo. Tuttavia, la Sezione sottolinea che l’art. 82 sopra citato deve essere letto insieme all’art. 83, comma 2, del Tuel, il quale prevede che gli Amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad Organi o Commissioni comunque denominate se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche. Inoltre, prevede che non sussistono dubbi che la Conferenza dei Capigruppo sia da ricondursi allo svolgimento di funzioni pubbliche che si ricollegano allo status di Consigliere comunale. Pertanto, la partecipazione dei Consiglieri comunali alla Conferenza Capigruppo è già adeguatamente retribuita, ai sensi di legge, dai gettoni altrimenti percepiti nell’ambito dell’attività consiliare propria della funzione esercitata ed entro i limiti normativamente stabiliti. In merito all’eventuale assimilazione della Conferenza dei Capigruppo alle Commissioni consiliari, la Sezione rileva che le funzioni tipiche della prima impedirebbero in ogni caso di equipararla ad una Commissione consiliare, anche lì ove le fossero attribuite alcune competenze proprie di queste ultime.




