Corte dei conti Sicilia, Sentenza n. 61 del 6 febbraio 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Sezione rileva che l’elemento soggettivo necessario per stabilire la responsabilità contabile, al pari di quello per la responsabilità amministrativa, è rappresentato dal dolo o dalla colpa grave, come stabilito dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 371/1998. Pertanto, l’elemento soggettivo è lo stesso sia nella responsabilità amministrativa che in quella contabile, anche se le obbligazioni oggetto di contestazione sono diverse.
Nel caso della responsabilità contabile, ciò che è in discussione è l’inadempimento degli obblighi di custodia e di restituzione di beni e valori pubblici, e non la violazione dell’obbligo di non danneggiare la sfera giuridica altrui. Questi obblighi di conservazione, vigilanza e restituzione integrale di ciò che è stato affidato assumono un’importanza particolare e sono legati a una posizione di garanzia qualificata. Questa posizione implica per il responsabile contabile un dovere specifico di protezione. In riferimento a questa posizione giuridica peculiare, la condotta gravemente colposa si considera accertata ogni volta che si dimostri e si verifichi una violazione dell’obbligo di restituzione, in assenza di qualsiasi giustificazione ragionevole o circostanza che possa impedire l’adempimento.




