Nella Sentenza n. 18/01/15 della Ctr Liguria, i Giudici affermano che i benefici fiscali “prima casa” sono riconnessi al soddisfacimento, da parte del contribuente, dell’impegno, assunto al momento del rogito, di trasferire la propria residenza nel territorio del Comune dov’è situato l’immobile, entro il termine di decadenza di 18 mesi dall’atto di acquisto.
La prolissità per il rilascio delle autorizzazioni edilizie per le opere di ristrutturazione dell’immobile non integrano la causa di forza maggiore, capace di impedire la decadenza per il mancato rispetto di detto termine.