Prima casa: l’agevolazione spetta anche per l’acquisto di un rudere da ristrutturare

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3913 del 16 febbraio 2025

Nella fattispecie in esame viene chiesto se si ha diritto all’agevolazione “prima casa” anche quando si acquista un immobile in condizioni di forte degrado, classificato come rudere o collabente, quindi non abitabile al momento dell’acquisto. Si discute se, per ottenere l’agevolazione, sia necessario che l’immobile sia immediatamente utilizzabile oppure se sia sufficiente l’intenzione di ristrutturarlo per renderlo abitabile. Si chiede inoltre da quando decorre il termine di tre anni entro cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli: se dalla data dell’atto di acquisto o dalla fine dei lavori di ristrutturazione. Infine, si pone il problema di stabilire se, in caso di contestazione da parte dell’Agenzia, il venditore debba essere considerato responsabile insieme all’acquirente per il pagamento delle imposte richieste.

La Suprema Corte afferma che l’agevolazione “prima casa” può essere concessa anche se l’immobile acquistato è un rudere, classificato come collabente (Categoria catastale “F/2”), a condizione che l’acquirente dichiari di volerlo destinare a propria abitazione e che l’immobile sia effettivamente reso abitabile entro 3 anni. Non è necessario che l’immobile sia già abitabile al momento dell’acquisto, è sufficiente che sia strutturalmente trasformabile in abitazione. La Categoria catastale “F/2” non impedisce di ottenere l’agevolazione, così come non la impedisce la Categoria “F/3”, riservata agli immobili in costruzione. Secondo i Giudici di legittimità, ciò che rileva è la destinazione dell’immobile all’uso abitativo, anche se da realizzare con interventi successivi. L’intenzione dell’acquirente, dichiarata nell’atto, di adibire l’immobile a propria abitazione è sufficiente per riconoscere il beneficio, salvo che entro 3 anni non venga dimostrato il contrario.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione respinge la tesi dell’Agenzia delle Entrate e conferma che la semplice classificazione catastale come rudere non è un ostacolo per ottenere l’agevolazione fiscale.

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