Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento

Tar Abruzzo, Sentenza n. 2 del 2 gennaio 2025

La questione in esame riguarda l’applicazione dell’art. 5 del Dlgs. n. 36/2023, che stabilisce che anche prima dell’aggiudicazione l’Operatore economico ha diritto a fare affidamento sul corretto esercizio del potere amministrativo e sul rispetto del Principio di buona fede da parte della Stazione appaltante. Ciò significa che l’azione amministrativa deve essere motivata da un equilibrio tra l’interesse pubblico e il diritto dei partecipanti al regolare svolgimento di ogni fase della Gara.

Nel caso specifico, la revoca della Gara e la decisione di internalizzare il servizio sono state adottate quando l’offerta della ricorrente era già stata giudicata la migliore. Questo attiva l’applicazione dell’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 36/2023, che garantisce agli Operatori economici ammessi in Gara il diritto a un’azione amministrativa basata sulla buona fede e sulla correttezza, anche prima della proclamazione dell’aggiudicatario. La norma segna un superamento rispetto alla giurisprudenza precedente, che proteggeva l’affidamento solo dell’aggiudicatario e permetteva la revoca della Gara senza bilanciare adeguatamente l’interesse pubblico e quello dei partecipanti.

Ora, invece, la revoca è legittima solo se giustificata da un bilanciamento chiaro e motivato tra l’interesse pubblico e il diritto dei partecipanti. Il Principio di buona fede, che deriva dal diritto civile, impone alla Pubblica Amministrazione di agire con correttezza e trasparenza nei confronti degli Operatori economici, rispettando le aspettative create.

Pertanto, una revoca della Gara è legittima solo se strettamente necessaria per evitare un danno certo all’interesse pubblico e deve essere accompagnata da una motivazione chiara, che indichi le ragioni nuove e sopravvenute che giustificano tale decisione rispetto alle premesse iniziali della Gara.

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