Procedura di gara: non è illegittima se i tempi sono troppo lunghi

Nella Sentenza 4199 dell’11 ottobre 2016 del Consiglio di Stato, una Azienda sanitaria provinciale ha pubblicato un bando per l’affidamento dell’appalto inerente al servizio di pulizia e sanificazione di Presidi ospedalieri e delle strutture territoriali dell’Azienda sanitaria provinciale in questione. Una Srl ha presentato la propria domanda di partecipazione entro il termine previsto dal bando. La procedura ad evidenza pubblica si è protratta per molti mesi sino a che, è stato richiesto ai partecipanti, tra i quali la Srl in questione, di confermare o meno la validità della propria offerta e di presentare una nuova polizza fideiussoria.

La Srl ha replicato a tale richiesta sollecitando la revoca in autotutela del bando, essendo trascorso ogni ragionevole lasso di tempo per la conclusione del procedimento. L’Azienda ha escluso la Srl dalla gara,aggiudicando il servizio a un altro concorrente. I Giudici affermano che il protrarsi delle operazioni di gara per lungo tempo, anzitutto, non rende illegittima ex se la procedura di gara, perché, il principio di continuità e di concentrazione delle operazioni non è di tale assolutezza e rigidità da determinare sempre e comunque, laddove vulnerato, l’illegittimità degli atti di gara, soprattutto allorquando, come nel caso di specie, la procedura, per la complessità delle operazioni valutative, per l’elevato numero dei concorrenti o per altre obiettive circostanze di rilievo, si protragga nel corso di numerose sedute. Pertanto, sebbene le garanzie di imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza dell’azione amministrativa postulino che le sedute di una Commissione di gara debbano ispirarsi al principio di concentrazione e continuità, tale principio è infatti soltanto tendenziale ed è suscettibile di deroga, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscono l’espletamento di tutte le operazioni in una sola seduta o in poche sedute ravvicinate.