Procedura di stabilizzazione: revoca in autotutela

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2781 del 21 marzo 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, un Comune ha presentato un ricorso in appello avverso una Sentenza che aveva disposto l’annullamento di una Delibera della Giunta comunale di revoca in autotutela di un Bando di concorso pubblico per un posto di lavoro a tempo indeterminato e parziale di Istruttore tecnico–direttivo, tramite procedura di stabilizzazione ex art. 4, comma 6, Dl. n. 101/2013, a distanza di oltre 2 anni dal suo avvio.

Il richiedente ha lavorato per il Comune per oltre 14 anni con contratti a tempo determinato, ma la procedura di stabilizzazione è stata annullata 2 anni dopo con la Delibera contestata.

Il Tar aveva accolto il ricorso, ritenendo non adeguatamente motivate le nuove ragioni di interesse pubblico che hanno portato alla revoca del Bando di concorso. Revoca, peraltro, disposta nonostante i pareri contrari del Segretario generale e del Responsabile economico-finanziario del Comune.

In sede di appello il Comune ha contestato l’assenza di motivazione valida per la revoca del Bando, sostenendo che essa era basata sulle mutate scelte di politica economica della nuova Giunta comunale chiamata a fronteggiare situazioni inesistenti o comunque non valutabili in un momento storico precedente.

Il Consiglio di Stato,  pur sostenendo l’esistenza di un potere discrezionale dell’Ente di revocare un Bando di concorso pubblico, ha affermato che nel caso di specie la revoca non è stata adeguatamente motivata, poiché era necessario operare un bilanciamento tra le esigenze finanziarie del Comune e l’interesse legittimo dell’appellato che aveva titolo per partecipare non ad un mero concorso pubblico bensì ad una procedura concorsuale di stabilizzazione prevista dall’art. 4, comma 6, del Dl. n. 101/2013. La motivazione circa le preminenti esigenze finanziarie che hanno fatto distogliere la disponibilità in bilancio per la copertura del posto messo a concorso non possono essere genericamente enunciate ma vanno descritte analiticamente altrimenti la motivazione è meramente apparente soprattutto tenuto conto del parere negativo della responsabile del servizio finanziario del Comune. Secondo il Collegio, in conclusione, non vi è stata nessuna valutazione ponderata sempre necessaria quando si pone in essere un atto di autotutela, oltretutto a notevole distanza di tempo dall’emanazione dell’atto revocato, e la motivazione sulle ragioni per esercitare lo ius poenitendi sia espressa con una formula di stile.

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