Nella Sentenza n. 1 del 7 gennaio 2019 della Ctr Toscana, la questione controversa in esame riguarda la motivazione degli atti di classamento ed attribuzione di rendita catastale conseguenti alla Procedura “Docfa”. I Giudici toscani chiariscono che, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del Dl. n. 16/93, convertito in Legge n. 75/93, e dal Dm. n. 701/94 (cd. Procedura “Docfa”), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. Dove, in caso contrario – e cioè nell’ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente – “la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”. Dunque, in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la Procedura “Docfa”, l’atto con cui l’Amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un’adeguata ancorché sommaria motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria. L’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la “Dofca” viene disattesa.