Nella Sentenza n. 9145 del 4 settembre 2018 del Tar Lazio, la questione controversa in esame riguarda una procedura per l’affidamento del “Servizio di pulizia” per un importo sopra la soglia comunitaria. La gara, secondo le regole ordinarie, avrebbe dovuto richiedere la procedura di gara aperta, trattandosi di appalto di servizi sopra soglia comunitaria. Tuttavia, l’Amministrazione ha ritenuto di ricorrere alla proceduta negoziata senza previa pubblicazione del bando attraverso la pubblicazione dell’avviso esplorativo, secondo l’art. 63 del Dlgs. n. 50/16. I Giudici rilevano che il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva.
In base all’art. 63, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 50/16, l’affidamento diretto è consentito nella misura strettamente necessaria, ricorrendo i seguenti presupposti di stretta interpretazione:
– ragioni di estrema urgenza tali da non essere compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;
– determinate da eventi imprevedibili dall’Amministrazione aggiudicatrice;
– circostanze invocate a giustificazione che “non devono esser in alcun modo imputabili alle Amministrazioni aggiudicatrici”.
Presupposti che, secondo i Giudici laziali, non appaiono in alcun modo ricorrere nel caso di specie. In particolare, non possono ravvisarsi nella specie le ragioni di estrema urgenza richiamate dall’art. 63, comma 2, lett. c). Pertanto, nel caso in oggetto, la scelta dell’Amministrazione di affidare il “Servizio di pulizia” de quo con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, in luogo della procedura aperta, è illegittimo.