Tar Lazio, Sentenza n. 6836 del 9 aprile 2024
Nel caso in esame, un soggetto ha presentato ricorso volto ad impugnare la sua esclusione dalla procedura di stabilizzazione come ricercatore, in base all’art. 20, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, adottata da un istituto di ricerca. Tale esclusione è stata motivata dal fatto che il ricorrente, già in possesso di un contratto a tempo indeterminato come operatore tecnico presso lo stesso istituto, è stato considerato non idoneo in applicazione di una clausola presente nel bando inerente alla procedura di stabilizzazione, conforme all’art. 20, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, che richiedeva che il candidato non avesse già un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la P.A. al momento dell’offerta di assunzione (oltre che al momento della presentazione della domanda). Questo criterio riflette la logica sottesa ai primi 2 commi del citato articolo. L’obiettivo è stabilire un meccanismo eccezionale di transizione da un contratto temporaneo (già in essere o ancora attivo) a un contratto a tempo indeterminato. In tale contesto, una volta concluso il rapporto temporaneo (come nel caso presente, in cui il lavoratore ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato e ha lasciato il precedente contratto a tempo determinato), non è più possibile accedere alla procedura riservata.


