Processo tributario: anche l’avviso bonario è impugnabile davanti al Giudice tributario

Nell’Ordinanza n. 15957 del 28 luglio 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno affermato che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19, del Dlgs. n. 546/92, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente. Sotto altro aspetto, la Suprema Corte ha chiarito che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19, del Dlgs. n. 546/92 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento dell’amministrazione, ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge n. 448/01. Infine, i Giudici di legittimità hanno statuito l’impugnabilità dell’avviso bonario di cui all’art. 36-bis, comma 3,  del Dpr. n. 600/73, che assolve ad una funzione analoga all’avviso, di cui all’art. 36-ter, comma 4, dello stesso Dpr. n. 600/73. In conclusione, quindi, l’avviso bonario di cui all’art. 36-ter, comma 4, del Dpr n. 600/73 è autonomamente impugnabile.

Ordinanza n. 15957 del 28 luglio 2015 della Corte di Cassazione