Nella Sentenza n. 1290 del 26 gennaio 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici affermano che l’attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione dell’art. 7, comma 4, del Dlgs. n. 546/92, poiché finirebbe per introdurre nel processo tributario, eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale, un mezzo di prova, non solo equivalente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo.

Nello specifico, si legge nella Sentenza in oggetto che “il giudice del merito è giunto alla conclusione secondo cui non è intervenuta cessione dei beni sulla base quindi di mezzo probatorio vietato dall’ordinamento processuale tributario”. Pertanto, nel processo tributario le autocertificazioni prodotte dal contribuente non hanno alcun valore probatorio.