Processo tributario: prescrizione rimborso canoni indebitamente pagati

Nell’Ordinanza n.1998 del 29 gennaio 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che il diritto al rimborso di canoni periodici indebitamente versati, quali i canoni pagati per il “Servizio idrico integrato”, non ha carattere periodico. Pertanto, esso non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, del Cc., ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti. La Suprema Corte rileva che la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, del Codice civile, riguarda le obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che le relative prestazioni sono suscettibili di adempimento solo con il decorso del tempo. Si tratta di prestazioni che maturano con il decorso del tempo e divengono esigibili solo alle scadenze convenute, in quanto costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono. Nel caso di specie, l’obbligazione del Comune di restituire all’utente del Servizio le somme indebitamente percepite non ha i caratteri dell’obbligazione periodica. È vero che i canoni dovuti al Comune dall’utente per il “Servizio di depurazione” hanno carattere periodico – dovendosi pagare periodicamente anno per anno, e sono pertanto soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, del Cc. – ma nel caso di specie la questione è diversa. Infatti, oggetto della controversia in esame non è il debito dell’utente verso il Comune, ma è il debito del Comune verso l’utente per il rimborso di quanto indebitamente percepito nel corso degli anni. Tale obbligazione non ha carattere periodico, perché il Comune è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in un’unica soluzione, e non a rate. Pertanto, il diritto dell’utente alla ripetizione dell’indebito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2946 del Cc.