Nell’Ordinanza n. 999 del 20 gennaio 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici rilevano che, in tema di contenzioso tributario, la norma di cui all’art. 39 del Dlgs. n. 546/92 – a mente della quale “il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio” – attiene ai rapporti tra giurisdizione tributaria e ogni altra giurisdizione, ordinaria o amministrativa, e pone una deroga, in ipotesi predeterminate, al criterio secondo cui le questioni pregiudiziali sono risolte, “incidenter tantum”, dal Giudice munito di giurisdizione sulla domanda. Ne consegue che il processo tributario non può essere sospeso in ragione della ritenuta necessità della risoluzione di questioni ravvisate pregiudiziali, da intendersi devolute, di norma, alla cognizione del Giudice ordinario o di quello amministrativo, dovendo, invece, il Giudice tributario dare, comunque, corso alla definizione della controversia sottoposta al suo esame, previa risoluzione, “incidenter tantum”, delle questioni in argomento. Pertanto, la Suprema Corte ritiene che il predetto art. 39 regola i rapporti esterni, ovverosia i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, mentre la disciplina dettata dall’art. 295 del Cpc. trova applicazione, in virtù del disposto dell’art. 1 del citato Dlgs. n. 546/92, solo in ordine ai rapporti tra processi tributari. Anche in ordine ai rapporti tra processi tributari, in ogni modo, affermano i Giudici di legittimità che la sospensione necessaria di cui all’art. 295 del Cpc. è applicabile quando sia indispensabile effettuare un accertamento preventivo vincolante idoneo a risolvere, con efficacia di giudicato, l’oggetto della controversia, secondo cui la condizione, di cui all’art. 295 Cpc., della “dipendenza”, in tutto o in parte, della soluzione della causa da sospendere dalla decisione dell’altra causa “esige, in concreto, la coincidenza dei soggetti partecipanti ai 2 procedimenti, quale requisito indispensabile perché la definizione dell’uno possa assumere valore vincolante per la definizione dell’altro, secondo i principi generali dettati in tema di efficacia del giudicato sostanziale”.




