Processo tributario telematico: diramate le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze da remoto


È stato pubblicato sulla G.U. n. 285 del 16 novembre 2020 il Decreto Mef 11 novembre 2020 rubricato “Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all’udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del Decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”.

Il Decreto in commento individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza.

Nello specifico, nel Decreto viene stabilito che le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business, e i collegamenti devono essere effettuati tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (“Sif”) del Mef.

La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto in modo da assicurare la contestuale effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto.

La decisione dello svolgimento dell’udienza spetta al Presidente della sezione e viene comunicata alle parti a mezzo Pec. Prima dell’udienza, la segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione, sempre a mezzo Pec, contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza. Il link, strettamente personale e non cedibile a terzi ad eccezione per il difensore delegato, è diverso per ciascuna udienza.

In caso di malfunzionamento del collegamento, il Presidente sospende l’udienza e, qualora risulti impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti sempre a mezzo Pec.

Con riguardo al verbale dell’udienza, esso viene redatto come documento informatico e viene sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale del Presidente, o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza.

Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono individuate nelle “Linee guida tecnico-operative”, pubblicate sul portale Sigit.