Processo tributario telematico: pubblicate le specifiche tecniche applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie

È stato pubblicato sulla G.U. n. 283 del 13 novembre 2020 il Decreto Mef 6 novembre 2020, rubricato “Specifiche tecniche in materia di Processo tributario telematico”.

Il Decreto contiene le specifiche tecniche applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado relativamente a:

b) redazione del Processo verbale di udienza in formato digitale da parte del Segretario di Sezione;

a) redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del Giudice. Le specifiche tecniche si applicano con riferimento ai provvedimenti digitali adottati dopo l’entrata in vigore del Decreto in commento;

c) redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del Giudice;

d) trasmissione dei fascicoli processuali informatici.

In premessa, il Ministero riporta le seguenti definizioni:

  • Regolamento”: Decreto Mef 23 dicembre 2013 n. 163, rubricato “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel Processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111”;
  • Decreto 4 agosto 2015: Decreto contenente le specifiche tecniche previste dall’art. 3, del citato Decreto Mef 23 dicembre 2013;
  • Cad”: “Codice dell’Amministrazione digitale”, di cui al Dlgs. n. 82/2005;

– “Provvedimento giurisdizionale digitale”: versione informatica del provvedimento giurisdizionale monocratico e collegiale redatto ai sensi del Dlgs. n. 546/1992;

– “processo verbale di udienza”: versione informatica del documento attestante le attività svolte in udienza, pubblica o in Camera di consiglio, redatto dal Segretario di Sezione ai sensi degli artt. 32 e 33 del Dlgs. n. 546/1992.

Entrando nel merito delle disposizioni contenute nel Decreto, viene definito il concetto di “scrivania del Giudice”, la quale consiste in un’area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili allo svolgimento delle attività giurisdizionale a cui il Giudice accede via web. A decorrere dal 1° marzo 2021, l’accesso del Giudice avverrà mediante l’utilizzo di un secondo fattore di autenticazione.

L’applicativo “Provvedimento giurisdizionale digitale” (“Pgd”) posto all’interno della scrivania del Giudice, consente un’automazione dell’iter di redazione, approvazione, apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e deposito in formato ‘Pdf/A’ dei Provvedimenti giurisdizionali.

Per quanto concerne la redazione dei Provvedimenti in formato digitale, essi sono redatti in formato ‘Pdf/A’, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale collegiale, l’applicativo “Pgd” consente:

a) di trasmettere il documento tra l’estensore e il Presidente e la relativa sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale;

b) di disporre l’oscuramento dei dati personali;

c) di trasmettere all’area di lavoro del Segretario di Sezione i Provvedimenti giurisdizionali monocratici o collegali.

Con riguardo al deposito dei provvedimenti in formato digitale, l’art. 5 del Decreto prevede che il Segretario di Sezione, utilizzando le specifiche funzionalità del “Sigit”, pubblica digitalmente il Provvedimento del Giudice mediante deposito nel fascicolo processuale informatico. All’atto della pubblicazione del Provvedimento mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del segretario, il “Sigit” attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento.

Se il deposito del provvedimento giurisdizionale avviene in formato analogico per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all’originale, mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale. Nel fascicolo informatico verranno pubblicati il Provvedimento giurisdizionale in formato digitale o la copia informatica del Provvedimento analogico.

L’art. 6 del Decreto contiene le disposizioni in merito al Processo verbale dell’udienza. Esso viene redatto dal segretario utilizzando le funzionalità del “Sigit”. Se il processo verbale viene redatto in formato analogico, per indisponibilità del Sistema informatico, il Segretario di Sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo.

La trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del Giudice e delle Amministrazione pubbliche alle quali vengono richiesti adempimenti istruttori, è effettuata secondo le modalità previste dall’art. 9 del Dm. Mef 4 agosto 2015, previa registrazione sul portale “Sigit”, il quale garantisce la consultazione del fascicolo informatico e l’acquisizione delle informazioni necessarie all’espletamento delle funzioni assegnategli.

La trasmissione del fascicolo processuale informatico tra le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado avviene sempre tramite “Sigit”.

Infine, il Ministero dispone che le regole tecnico-operative saranno adeguate con cadenza almeno biennale, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovverosia dal 1° dicembre 2020 per la Ctp di Roma e per la Ctr Lazio, e dal 1° giugno 2021 per tutte le altre Commissioni tributarie. Le disposizioni relative alla trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del Giudice entreranno in vigore dal 1° dicembre 2020.