Procura alle liti autenticata dal Segretario

Nella Sentenza n. 2291 del 13 luglio 2018 del Tribunale di Firenze, la questione controversa in esame riguarda la legittimità della procura alle liti rilasciata da un Sindaco e autenticata da un Segretario invece che dal difensore. I Giudici toscani rilevano che è valida la procura del nuovo difensore del Comune rilasciata dal Sindaco con procura autenticata dal Segretario comunale del medesimo Ente, in quanto la procura alle liti, a norma dell’art. 83, comma 2, del Cpc., può essere rilasciata anche con scrittura privata autenticata.

L’art. 97, comma 4, lett. c), del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), in tema di funzioni dei Segretari comunali e provinciali, prevede che il Segretario “può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente”.

I Giudici affermano quindi che il Segretario comunale o provinciale è un Pubblico Ufficiale autorizzato ad autenticare la sottoscrizione (a norma dell’art. 2703, comma 1, del Cc.) della procura alle liti rilasciata al difensore dell’Ente presso il quale esplica le proprie funzioni.