Nella Sentenza n. 2291 del 13 luglio 2018 del Tribunale di Firenze, la questione controversa in esame riguarda la legittimità della procura alle liti rilasciata da un Sindaco e autenticata da un Segretario invece che dal difensore. I Giudici toscani rilevano che è valida la procura del nuovo difensore del Comune rilasciata dal Sindaco con procura autenticata dal Segretario comunale del medesimo Ente, in quanto la procura alle liti, a norma dell’art. 83, comma 2, del Cpc., può essere rilasciata anche con scrittura privata autenticata.
L’art. 97, comma 4, lett. c), del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), in tema di funzioni dei Segretari comunali e provinciali, prevede che il Segretario “può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente”.
I Giudici affermano quindi che il Segretario comunale o provinciale è un Pubblico Ufficiale autorizzato ad autenticare la sottoscrizione (a norma dell’art. 2703, comma 1, del Cc.) della procura alle liti rilasciata al difensore dell’Ente presso il quale esplica le proprie funzioni.