Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10211 del 17 aprile 2025
La questione controversa in esame riguarda la validità della documentazione depositata in ritardo nel I grado di un processo tributario e se questa possa essere utilizzata nel giudizio d’appello. In particolare, un contribuente aveva impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria sostenendo che gli atti presupposti non fossero stati regolarmente notificati.
Il Giudice d’appello gli aveva dato ragione, ritenendo che l’Amministrazione avesse prodotto la documentazione necessaria troppo tardi, sia in primo che in secondo grado, e quindi non potesse più utilizzarla.
La Suprema Corte ha invece chiarito che, nel Processo tributario, la documentazione depositata, anche se tardivamente, rimane acquisita nel fascicolo d’ufficio e non può essere ritirata dalle parti. Questo principio è previsto dagli artt. 32 e 58 del Dlgs. n. 546/1992, i quali regolano la produzione documentale nei diversi gradi del giudizio. In particolare, l’art. 32 stabilisce che i documenti devono essere depositati almeno venti giorni liberi prima dell’udienza, ma se ciò non avviene, l’irregolarità è sanata quando i documenti risultano già presenti nel fascicolo del primo grado. Pertanto, se un documento è stato presentato, anche fuori termine, nel giudizio di primo grado, esso è automaticamente disponibile e validamente acquisito anche nel giudizio di appello, e il Giudice deve tenerne conto.
Secondo i Giudici di legittimità, l’errore del Giudice d’appello è stato proprio quello di non considerare tali documenti, limitandosi a escluderli per tardività, nonostante fossero già inseriti nel fascicolo processuale. Per queste ragioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha annullato la Sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame nel merito.
In sintesi, i Giudici di legittimità affermano che nel contenzioso tributario la documentazione tardivamente prodotta nel primo grado resta comunque valida e utilizzabile in appello, purché già presente nel fascicolo d’ufficio, e il Giudice del gravame è tenuto a esaminarla.


