Tar Veneto, Sentenza n. 342 dell’11 marzo 2025
Una Università ha indetto una procedura selettiva interna per progressione verticale, riservando la partecipazione ai dipendenti titolari di incarichi di primo livello, ossia responsabili di Ufficio. Alcune dipendenti, inquadrate nell’area dei funzionari e titolari di incarichi di secondo livello (responsabili di Settore), hanno impugnato la clausola del Bando che richiede, tra i requisiti di accesso, la titolarità di un incarico di primo livello, sostenendo che tale previsione sarebbe contraria all’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001 e all’art. 89 del Ccnl. “Istruzione e Ricerca” del triennio 2019-2021, che disciplinano le progressioni tra le aree. Secondo le ricorrenti, gli incarichi eventualmente ricoperti dai candidati dovrebbero essere valutati solo ai fini della selezione e non posti come condizione di accesso, anche perché presso l’Università i titolari di incarichi di secondo livello svolgerebbero funzioni assimilabili a quelle dell’area superiore. Tuttavia, il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo infondate entrambe le censure. I Giudici hanno anzitutto precisato che l’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001 e l’art. 89 del Ccnl. richiamano tra i criteri su cui basare la comparazione anche “il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti”, senza tuttavia escludere che l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, possa legittimamente utilizzarli anche come requisiti di ammissione. Secondo i Giudici, la previsione impugnata rappresenta una scelta discrezionale funzionale a individuare i profili professionali maggiormente coerenti con la declaratoria dell’area delle elevate professionalità, e tale scelta non appare né irragionevole né sproporzionata, poiché gli incarichi di primo livello comportano un livello di responsabilità e autonomia gestionale più vicino alle caratteristiche dell’area superiore rispetto agli incarichi di secondo livello. I Giudici hanno anche escluso la violazione dell’art. 88 del Ccnl., rilevando che tale norma riguarda il conferimento degli incarichi una volta già avvenuto l’inquadramento nell’area superiore, e non la definizione dei requisiti di accesso alle selezioni. Non sussiste infine neppure la lamentata disparità di trattamento, poiché i titolari di incarichi di primo livello si trovano in una situazione oggettivamente diversa e maggiormente contigua alle funzioni previste per l’area delle elevate professionalità. La parte centrale della controversia ha dunque riguardato la corretta interpretazione del potere dell’Amministrazione di stabilire requisiti di ammissione alla progressione verticale, e la compatibilità di tale potere con il quadro normativo e contrattuale vigente. Il principio affermato dai Giudici è che l’Amministrazione, nell’ambito delle procedure di progressione verticale di cui all’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001, può legittimamente esercitare un potere discrezionale nella definizione dei requisiti di accesso, purché coerente con la finalità della selezione e con la struttura organizzativa interna, e tale discrezionalità è sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza, che nel caso concreto non è stata riscontrata.


