Consiglio di Stato, Sentenza n. 3705 del 2 maggio 2025
Un dipendente comunale ha partecipato a una selezione interna per la progressione verticale a un posto da istruttore direttivo contabile. Al termine della procedura, la commissione ha attribuito i punteggi ai candidati secondo quanto previsto dal regolamento comunale. Il ricorrente, non selezionato, ha impugnato gli atti della selezione, sostenendo che il punteggio attribuito al concorrente fosse eccessivo e quello a lui assegnato ingiustamente basso, in particolare per quanto riguarda il titolo di studio. Ha inoltre contestato la legittimità del regolamento, la composizione della Commissione e la mancata valorizzazione di titoli professionali e incarichi pregressi. Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo legittimi sia il regolamento sia le valutazioni espresse. In appello, l’interessato ha riproposto le medesime censure, ma i Giudici hanno confermato la correttezza dell’intera procedura. In particolare, è stato chiarito che, se entrambi i titoli di studio (laurea triennale e laurea quinquennale o del vecchio ordinamento) sono validi per l’accesso, non è irragionevole assegnare il punteggio in base al voto conseguito, senza distinguere tra i due percorsi. È stato inoltre ribadito che le lauree conseguite presso università telematiche legalmente riconosciute hanno lo stesso valore legale di quelle rilasciate da atenei tradizionali. I Giudici hanno affermato che l’Amministrazione dispone di piena discrezionalità nel definire, tramite regolamento, i criteri per la valutazione di titoli e competenze, purché tali criteri siano chiari, non arbitrari e rispettosi del principio di parità di trattamento. La mancata attribuzione di punteggi per abilitazioni professionali o corsi non espressamente previsti dal regolamento non costituisce di per sé una violazione. È stato inoltre osservato che, anche valutando positivamente ulteriori titoli presentati dal ricorrente, il punteggio finale non sarebbe comunque sufficiente a modificare l’ordine della graduatoria. I Giudici hanno pertanto respinto l’appello e confermato la legittimità dell’intera procedura. Nelle selezioni interne per la progressione verticale è legittimo attribuire lo stesso punteggio a titoli di studio diversi che consentono l’accesso, come laurea triennale e laurea magistrale, senza introdurre distinzioni che risulterebbero illogiche o discriminatorie. Questo principio vale anche per i titoli rilasciati da università telematiche riconosciute, da considerarsi pienamente equiparati a quelli degli atenei tradizionali. La valutazione dei titoli deve sempre avvenire secondo criteri coerenti, non discriminatori e nel rispetto delle regole fissate dall’Amministrazione.